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REGOLAMENTI INTERNI

Indice


INTRODUZIONE

Al fine di meglio definire ruoli e compiti dei vari organi sociali, nonché di normare alcune delle attività che svolge la Società, ad integrazione dello statuto sociale, rispettandone il dettato, vengono redatti i seguenti regolamenti, che dettagliano le modalità operative di elezione delle cariche sociali, specificano alcuni aspetti inerenti gli organi sociali, dettagliano le competenze ed i poteri del comitato esecutivo e del direttore, definiscono compiti e ruoli delle commissioni tecniche e delle sezioni speciali di prodotto, determinano le modalità di definizione dei contributi associativi, l’uso del marchio e di conferimento delle uve da parte dei soci.

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ELEZIONE CARICHE SOCIALI

Premesso che nello Statuto Sociale:
all’art.16, quali organi sociali della Società sono previsti: l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, se nominato e il Collegio Arbitrale;
dall’art. 17 all’art. 22 sono normati: l’assemblea generale stessa, i soci componenti le assemblee, la convocazione, la validità, le assemblee parziali e le competenze sia dell’assemblea generale che delle eventuali assemblee parziali;
dall’art. 23 all’art. 25 è normato il Consiglio di Amministrazione;
all’art. 26 è normato il potere di firma e di rappresentanza della società;
all’art. 27 è normato il Collegio Sindacale e dall’art. 28 all’art. 30 è normato il Collegio Arbitrale;
ad integrazione dello Statuto Sociale si è predisposto il presente regolamento per meglio dettagliare alcuni adempimenti specifici relativi alle modalità operative di elezione delle cariche sociali.

Art. 1 - Procedura della discussione nel corso dell’Assemblea dei Soci
I soci che desiderano prendere la parola devono comunicare per iscritto al Presidente il loro nome ed il punto all’ordine del giorno su cui intendono intervenire. Essi sono chiamati secondo l’ordine delle richieste.
Di norma non è permesso parlare più di una volta sullo stesso argomento.

Art. 2 - Mozioni
Durante l’Assemblea eventuali mozioni possono essere trattate qualora ciò venga richiesto da almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
Le mozioni si possono riferire esclusivamente ad argomenti già posti all’ordine del giorno o comunque riguardare l’adozione di decisioni strettamente connesse alle materie indicate all’ordine del giorno.

Art. 3 - Votazioni nelle Assemblee Parziali dei Soci
Le votazioni nelle Assemblee parziali, quando convocate, per la nomina dei delegati avvengono normalmente per alzata di mano.
Quando un decimo dei soci presenti aventi diritto al voto ne fa esplicita richiesta, le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto.
Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, l’Assemblea dovrà procedere alla nomina di due componenti il seggio elettorale, individuandoli tra i presenti.

Art. 4 - Votazioni nell’Assemblea Generale dei soci
Per le votazioni nell’Assemblea generale dei Soci aventi ad oggetto la nomina degli amministratori e sindaci, il Presidente propone ai Soci lo scrutinio segreto. Se tale proposta viene approvata, l’Assemblea provvederà alla nomina di tre componenti il seggio elettorale, individuandoli tra persone non candidate alle cariche sociali.
Se l’Assemblea non approverà lo scrutinio segreto il Presidente, preliminarmente, sottoporrà ai presenti le liste eventualmente predisposte secondo gli articoli seguenti del presente regolamento e l’Assemblea delibererà a norma di statuto per alzata di mano, con prova e controprova.

Art. 5 - Disposizioni particolari per le operazioni dell’elezione dei delegati alle Assemblee Parziali dei Soci e modalità di voto
L’Assemblea parziale elegge con il sistema proporzionale un delegato ogni venticinque presenti aventi diritto al voto, più un delegato per l’eventuale resto di almeno tredici produttori aventi diritto al voto (art. 21 dello Statuto).
Quali proposte per la votazione potranno essere presentate, nel corso dell’Assemblea, una lista unica o più liste, contenenti ciascuna un numero di candidati almeno, pari al numero di delegati eleggibili dalla medesima Assemblea, determinati secondo il precedente paragrafo del presente articolo e scelti tra i produttori aventi diritto al voto anche se non presenti.
Nel caso di presentazione di più liste, la presentazione di ogni singola lista dovrà essere sottoscritta da almeno il 25% dei produttori presenti all’assemblea parziale aventi diritto al voto.
I soci non potranno sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione saranno annullate le loro firme su tutte le liste presentate.
Nel caso di presentazione di una lista unica il socio avente diritto al voto potrà sostituire ognuno dei nominativi che la compongono.
Nel caso di presentazione di più liste il produttore avente diritto al voto dovrà esprimere un voto di lista e potrà poi esprimere voti di preferenza pari ai due terzi del numero di delegati da eleggere, scegliendo i candidati esclusivamente nell’ambito della lista votata.

Art. 6 - Disposizioni particolari per le operazioni dell’elezione degli organi sociali all’Assemblea Generale dei soci e modalità di voto da applicare nel caso di votazioni a scrutinio segreto
L’Assemblea elegge con il sistema proporzionale i candidati a ricoprire le cariche sociali della Cooperativa.
Quali proposte per la votazione potranno essere presentate nel corso dell’Assemblea una lista unica o più liste contenenti ciascuna un numero di candidati almeno pari al numero degli amministratori e dei sindaci che l’assemblea stessa ha stabilito di eleggere, ovviamente nei limiti previsti dallo Statuto Sociale.
Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 giorni prima dell’Assemblea Generale dei delegati e devono essere sottoscritte da almeno 1/20 dei soci.
I soci, od i delegati nel caso siano state effettuate le assemblee parziali, non potranno sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione saranno annullate le loro firme su tutte le liste presentate.
Nel caso di presentazione di una lista unica il socio o il delegato avente diritto al voto potrà sostituire ognuno dei nominativi che la compongono.
Nel caso di presentazione di più liste il socio dovrà esprimere un voto di lista e potrà poi esprimere voti di preferenza pari ai due terzi dei componenti dei vari organi definito dall’assemblea, scegliendo fra i candidati esclusivamente nell’ambito della lista votata.

Art. 7 - Proclamazione dei delegati eletti nelle Assemblee Parziali
Nel caso di votazione a scrutinio segreto, finita la votazione, i seggi elettorali procederanno allo spoglio di voti comunicandone i risultati al Presidente dell’Assemblea.
Nel caso di presentazione di una sola lista risultano eletti i candidati componenti la lista stessa, od eventuali candidati inseriti in sostituzione, che hanno ottenuto più voti.
Qualora nell’Assemblea siano state votate più liste, i seggi dei delegati all’Assemblea Generale vengono ripartiti proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, fermo restando che a nessuna lista possono essere attribuiti più di due terzi dei seggi, e il restante terzo ai candidati delle liste che hanno ottenuto meno voti suddiviso tra le stesse (nel caso di più liste) in modo proporzionale fra di loro.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile l’attribuzione esatta del terzo in questione (ipotesi di più liste minoritarie), detti delegati verranno assegnati prioritariamente alla/e lista/e che - tra quelle di minoranza - abbia/no riportato il maggior numero di voti.
Inoltre, se il numero dei seggi dei delegati non consente una suddivisione esatta di due terzi e un terzo, gli eventuali residui seggi, uno o due a seconda dei casi, saranno assegnati ai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto più voti.
Il Presidente dell’Assemblea provvede alla proclamazione degli eletti.

Art. 8 - Proclamazione degli eletti nell’Assemblea Generale dei soci
Finita la votazione, i seggi elettorali procederanno allo spoglio dei voti comunicandone i risultati al Presidente dell’Assemblea.
Nel caso di presentazione di una sola lista risultano eletti i candidati componenti la lista stessa, od eventuali candidati inseriti in sostituzione, che hanno ottenuto più voti.
Qualora nell’Assemblea siano state votate più liste, i seggi degli amministratori e sindaci vengono ripartiti, come previsto dallo Statuto, proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista ed il restante terzo ai candidati delle liste che hanno ottenuto meno voti suddiviso tra le stesse (nel caso di più liste) in modo proporzionale fra di loro.
La scelta dei candidati eletti, sia nella lista di maggioranza che nella/e lista/e di minoranza, nel caso di parità di preferenze all’interno della lista, avviene in base all’ordine di elencazione dei candidati nella lista di appartenenza, dando la priorità a chi precede.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile l’attribuzione esatta del terzo alle liste minoritarie (ipotesi di più liste minoritarie), detti delegati verranno assegnati prioritariamente alla/e lista/e che - tra quelle di minoranza - abbiano riportato il maggior numero di voti.
Inoltre, se il numero dei seggi non consente una suddivisione esatta di due terzi e un terzo, gli eventuali residui seggi, uno o due a seconda dei casi, saranno assegnati ai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto più voti.
Il Presidente dell’Assemblea provvede alla proclamazione degli eletti.

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NORME INTEGRATIVE SUGLI ORGANI SOCIALI

Partecipazione riunioni Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad invitare alle proprie riunioni i Presidenti delle Sezioni Speciali prodotto regolarmente costituite ed operanti.
Può inoltre invitare rappresentanti di Enti ed Organismi a cui la nostra Società aderisce e/o persone competenti su specifici argomenti all’ordine del giorno.

Esclusione componenti
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione sottoporre all’assemblea dei soci la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione che non assistono, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo alle riunioni degli organi stessi, ovvero per altre gravi inadempienze.

Poteri del presidente
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione di nomina del presidente dovrà stabilirne i poteri da affidargli.

Rimborsi Spese
Ai componenti degli Organi Sociali e del Comitato Esecutivo, quando costituito compete il rimborso spese per le prestazioni effettuate in nome e per conto della Società in base all’importo dei biglietti per i viaggi effettuati con mezzi pubblici ed in base a quanto stabilito dalle tabelle dei costi chilometrici ACI per i viaggi effettuati con la propria autovettura.

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COMPOSIZIONE, COMPETENZE E POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi componenti il Comitato Esecutivo.
Esso è composto da 5 a 7 membri, ed è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, che ne fanno parte di diritto.
Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i compiti del Comitato Esecutivo, al quale non può delegare le materie previste dall’art. 2381 del Codice Civile ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Comitato esecutivo provvede, nei limiti della delega ricevuta, in luogo e vece del Consiglio.
Le sue deliberazioni devono essere verbalizzate e trascritte in apposito libro vidimato e tenuto a norma di legge e portate a conoscenza del Consiglio e del Collegio Sindacale se nominato, alla prima riunione o almeno ogni 180 giorni.
Ai componenti il Comitato Esecutivo potrà essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi dall’assemblea.
Il Direttore della Società partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni di Segretario.
Il Comitato Esecutivo dovrà occuparsi dell’attività di ordinaria amministrazione effettuando, nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo, le spese relative ai progetti approvati in sede di rendiconto annuale dall’Assemblea dei Soci. Nell’attesa dell’approvazione del bilancio preventivo da parte dell’Assemblea, il Comitato Esecutivo può operare sulla base del preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Nei soli casi di urgenza o necessità, per le spese non previste dal bilancio preventivo della Società il Comitato Esecutivo può operare con un tetto massimo di spesa di Euro 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00).
Detto importo potrà essere impiegato una sola volta nell’esercizio, salvo che non intervenga successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione; in quest’ultimo caso la ratifica ricostituisce "in toto" l’importo massimo spendibile, non previsto nel bilancio preventivo.
I membri del Comitato Esecutivo si suddivideranno, nei limiti della delega che ad inizio mandato riceveranno dal Consiglio di Amministrazione, i vari compiti.

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COMPETENZE E POTERI DEL DIRETTORE

La direzione dell’Associazione è affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, come stabilito dall’art. 24 dello Statuto Sociale al punto f), con le modalità ritenute più idonee.
Il Direttore, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:
  • Provvede all’organizzazione ed alla direzione degli uffici, del cui buon funzionamento è responsabile nel rispetto delle norme statutarie ed in conformità alle delibere approvate dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione;
  • è munito di mandato, per l’espletamento delle proprie funzioni, a svolgere tutti gli atti connessi alla ordinaria amministrazione con una spesa massima di Euro 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00); detto importo deve intendersi utilizzabile in ciascun esercizio sociale, salvo che il suo impiego non costituisca oggetto di successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione; in quest’ultimo caso la ratifica ricostituisce "in toto" l’importo massimo spendibile;
  • collabora con la Presidenza, alla quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili, ed è responsabile della buona esecuzione da parte del personale dei compiti assegnati, e può adottare, nel caso di urgenza, misure reclamate dal bisogno, anche per una spesa superiore a cinquemila Euro, salvo riferirne appena possibile al Comitato Esecutivo, se costituito, o al Consiglio di Amministrazione;
  • esegue i deliberati degli Organi dell’Associazione secondo le direttive del Presidente;
  • interviene alle adunanze degli Organi Sociali assolvendo le funzioni di segretario, firmandone i relativi verbali, e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche provvedendo alla loro convocazione;
  • propone al Presidente l’assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale, di cui è capo, fermo restando che l’adozione di tali atti compete al Consiglio di Amministrazione;
  • firma tutti gli atti, i contratti ed i documenti, in esecuzione delle decisioni e delle direttive degli organi sociali, che non siano di stretta competenza del Presidente:
Il Direttore e tutto il personale dell’Associazione sono tenuti al segreto d’ufficio.

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COMMISSIONI TECNICHE - COMPITI E RUOLI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifiche Commissioni Tecniche consultive anche suddivise per aree omogenee in funzione dei vari argomenti che di volta in volta saranno da trattare.
Tali commissioni affrontano gli argomenti posti all’ordine del giorno dal direttore della Società o da un suo delegato a ciò appositamente nominato fra il personale dipendente. Le commissioni tecniche all’ordine del giorno avranno dei punti che riguarderanno aspetti di ordine tecnico, legislativo e/o commerciale.

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SEZIONI SPECIALI DI PRODOTTO

Premesso che:
in base all’art. 24 punto n) dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può istituire delle sezioni speciali operative per i prodotti di cui all’art. 4 e in base all’art. 22 dello statuto medesimo è demandata all’approvazione dell’Assemblea la loro regolamentazione.
Ad integrazione dello Statuto Sociale è predisposto il seguente regolamento:

Art. 1 - Costituzione
Allo scopo di una specifica ed appropriata gestione inerente i prodotti di cui all’art. 4, la Società può costituire sezioni speciali operative per ognuno degli stessi, o quando insistono su di un territorio omogeneo può decidere di raggrupparli. Dette sezioni hanno carattere tecnico e consultivo e in nessun caso sostituiscono gli Organi sociali della Società, neppure ne assumono alcuna delle competenze che per legge sono ad essi demandate.
Le sezioni qualora costituite saranno composte dai soci detentori dei prodotti suddetti, i quali convocati in propria Assemblea, eleggono un Comitato di prodotto composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti.
I membri del Comitato di Prodotto della sezione speciale eleggeranno al loro interno un Presidente, che avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Il Comitato di Prodotto dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le sezioni speciali riconoscono come proprio in tutte le sue parti lo Statuto della Vignaioli Piemontesi, decretando il presente regolamento interno come parte integrante e complementare dello stesso.

Art. 2 - Scopi ed attività
Le sezioni costituiscono l’elemento tecnico più qualificato della Società e pertanto si propongono di fornire all’Organo Esecutivo ogni elemento necessario, utile od opportuno per la migliore scelta degli indirizzi della gestione ed organizzazione dei prodotti di cui all’art. 4. A tal fine esse elaborano dati, studi e proposte da portare alla disamina del Consiglio di Amministrazione, in particolare, sui seguenti aspetti:
  1. tutelare e valorizzare le produzioni in collaborazione con Enti pubblici e privati nell’interesse dei soci iscritti.
  2. Operare in modo da orientare le produzioni dei soci verso razionali indirizzi produttivi e favorire nel contempo la commercializzazione su basi associative e/o cooperative.
  3. Realizzare iniziative di carattere sperimentale e dimostrativo atte a perfezionare le tecniche colturali al fine di migliorare la quantità e la qualità dei prodotti in base a quanto previsto dalla specifica Consulta a ciò appositamente costituita.
  4. Intraprendere iniziative promozionali e/o pubblicitarie atte a valorizzare la qualità delle produzioni dei soci.
  5. Predisporre annualmente il programma o il preventivo delle produzioni al fine di orientare la commercializzazione in base alle necessità ed agli orientamenti del mercato.
  6. Assicurare la rappresentanza dei soci negli organismi pubblici e privati ad ogni livello che si occupano del settore specifico di appartenenza.
  7. Migliorare le condizioni di commercializzazione del prodotto dei soci.
Art. 3 - Soci
Sono soci della sezione tutti gli iscritti alla Vignaioli Piemontesi che abbiano denunciato una produzione per cui la sezione speciale è costituita, che ne facciano formale richiesta e che non siano morosi nei confronti della società.

Art. 4 - Aspetti economico-gestionali
Nell’ambito della Sezione potranno essere istituite delle Gestioni Economiche per lo svolgimento dei servizi ai soci; in questa evenienza i movimenti contabili dovranno essere evidenziati in appositi sottoconti del conto economico della Società e saranno pareggiati al loro interno senza oneri per la Società stessa.
La Società potrà essere chiamata a contribuire solo quando espressamente previsto in sede preventiva.
Potranno essere assoggettati agli oneri delle gestioni economiche e fruire dei relativi vantaggi solamente i soci che ne facciano esplicita richiesta e che siano stati ammessi dal Comitato di Prodotto della sezione.
Le modalità di partecipazione verranno fissate con apposite determinazioni dal Comitato di Prodotto e comunicate con circolare ai soci interessati della sezione.

Art. 5 - Organi della Sezione
Sono organi della sezione:
  • l’Assemblea dei soci della Sezione;
  • il Comitato di Prodotto;
  • il Presidente della Sezione.

Art. 6 - L’Assemblea dei Soci della Sezione
L’Assemblea dei soci della sezione viene convocata dal Presidente qualora le problematiche relative alla organizzazione operativa della sezione lo rendessero necessario, nonché per fini di divulgazione ed analisi di dati commerciali e tecnici.
I soci della sezione sono comunque tenuti a partecipare alle Assemblee Generali della VIGNAIOLI PIEMONTESI.
E’ competenza dell’Assemblea:
  • eleggere il Comitato di Prodotto.
  • approvare annualmente i programmi della sezione da sottoporre agli organi della Società.

Della riunione non c’è obbligo di redigere apposito verbale a meno che non ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei partecipanti all’Assemblea dei Soci della Sezione prima dell’inizio della riunione stessa.
In questo caso le funzioni di segretario verranno assunte dal responsabile tecnico della sezione di cui al successivo art. 9.

Art. 7 - Il Comitato di Prodotto
Il Comitato di Prodotto viene convocato dal Presidente della sezione ogniqualvolta lo ritenga necessario.
Il Comitato di Prodotto cura la gestione ordinaria nell’ambito del programma annuale deliberato dall’Organo Esecutivo della Società.
E’ compito del Comitato di Prodotto convocare l’Assemblea dei soci della sezione.
Le determinazioni del Comitato di Prodotto dovranno essere in armonia con le deliberazioni della Società.
Della riunione non c’è obbligo di redigere apposito verbale a meno che non ne sia fatta richiesta da almeno 3 componenti il Comitato stesso prima dell’inizio della riunione.
Le funzioni di segretario verranno assolte dal responsabile tecnico della sezione di cui al successivo art. 9.
Il Comitato di Prodotto potrà nominare apposite commissioni per espletare le varie incombenze derivanti dalla gestione della sezione.

Art. 8 - Il Presidente della Sezione
Il compito specifico del Presidente di sezione è quello di mantenere i rapporti fra la sezione ed il Consiglio di Amministrazione della Società, facendosi tramite delle richieste e delle esigenze della sezione, ed altresì rappresentando presso le aziende iscritte alla sezione un riferimento per ciò che riguarda la divulgazione degli indirizzi generali della Società.
Ha autonomia decisionale per ciò che riguarda aspetti di carattere organizzativo della sezione da definire nell’immediato, dandone poi relativa comunicazione al Comitato di Prodotto.
Non ha firma sociale, né la rappresentanza legale, essendo queste funzioni demandate al Presidente della Cooperativa.
E’ di sua competenza convocare e presiedere gli organi della sezione.

Art. 9 - Il Responsabile Tecnico della Sezione
Il direttore della Vignaioli Piemontesi pone a disposizione della sezione, nominandolo tra il personale dipendente o fra collaboratori esterni, un responsabile che coordinerà le attività tecniche nonché i rapporti fra i soci.
Fra i compiti del responsabile della sezione rientra l’espletamento dei servizi messi a disposizione delle aziende socie.
Il responsabile della sezione relazionerà del suo operato al direttore della Vignaioli Piemontesi, nonché al Presidente della sezione, con il quale si raccorderà in modo costante per le iniziative di ordinaria gestione della sezione.
Il responsabile della sezione svolgerà inoltre le funzioni di segretario ogni qualvolta sia necessario redigere apposito verbale di riunione dell’Assemblea dei soci della Sezione e/o del Comitato di prodotto.

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CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - METODI DI DETERMINAZIONE

I contributi associativi ordinari ed, eventualmente, straordinari, sono stabiliti dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

CONTRIBUTI ORDINARI ANNUI
Essi sono determinati in base alla dimensione delle aziende associate.
Per le aziende singole viticole sarà stabilito un contributo ordinario annuo uguale per tutte le aziende indipendentemente dalla loro dimensione.

Per le cantine cooperative si provvederà a suddividerli in scaglioni in base ai soci conferenti:

  • 1° scaglione - fino a 50 soci
  • 2° scaglione - da 51 fino a 150 soci
  • 3° scaglione - oltre i 150 soci
tale parametro sarà integrato da una quota variabile per ogni ettolitro di vino prodotto.

Per i soci vivaisti i contributi sono suddivisi in scaglioni:
  • 1° scaglione - da 0 a 50 mila innesti
  • 2° scaglione - da 50 a 150 mila innesti
  • 3° scaglione - oltre 150 mila innesti

CONTRIBUTI STRAORDINARI
I contributi associativi straordinari sono determinati di volta in volta in conseguenza di eventuali attività straordinarie istituite a favore degli associati.

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ATTIVITA' COMMERCIALE ED ECONOMICA DELLA COOPERATIVA

Per ogni vino rappresentato dalla società le commissioni tecniche competenti per territorio fissano con cadenza bimestrale, od anche più ravvicinata in funzione dell’evoluzione del mercato, un prezzo di orientamento. Tale prezzo è vincolante per le cessioni effettuate dai soci per i vini venduti allo stato sfuso per quantitativi al di sopra dei venti ettolitri. Ove lo ritenga opportuno la commissione può fissare un limite di tolleranza per l’applicazione del prezzo di orientamento. Detto limite non può essere fissato ad un livello inferiore a quello del prezzo di orientamento diminuito del 20%.
In base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, la Società deve poter disporre di tutti i dati di produzione e vendita delle Cooperative Associate.
Pertanto ogni Cooperativa dovrà trasmettere per ogni annata agraria riferito alle seguenti date:
  • 31 Ottobre
    dati provvisori della vendemmia in corso
  • 31 Dicembre
    dati definitivi della vendemmia appena conclusa separati per tipologia di vino indicando soci conferenti, relativa superficie, quintali ed ettolitri di vino finito ottenuti
  • 28 Febbraio - 30 Aprile - 31 Luglio
    situazione di cantina relativa a tutti i vini giacenti, separati per tipologia ed annate (anche l’eventuale imbottigliato), come da registro di commercializzazione, e gli eventuali quantitativi disponibili alle vendite sfuse
Un incaricato della Società andrà poi direttamente nelle Cantine Cooperative nei periodi
Dicembre - Gennaio/Maggio - Giugno/Fine Agosto - Inizio Settembre
per rilevare direttamente con le fatture di vendita delle tipologie di vino annualmente stabilite dalle Commissione Tecniche competenti per territorio, tutte le uscite di sfuso in quantità superiori ai 20 Hl, e quant’altro fosse necessario (acquisti, declassamenti, tagli di annate, quantitativo complessivo vendite imbottigliate) per poter riprodurre il registro di carico e scarico sia in quantità che per valore di ogni cooperativa.
Nelle riunioni delle Commissioni Tecniche a seconda delle necessità e delle richieste delle Cantine Cooperative si discuterà sull’andamento della produzione, della commercializzazione, dell’organizzazione e della programmazione delle strategie di mercato che determineranno la movimentazione del vino sfuso.
Gli aderenti alla sezione speciale commerciale hanno l’obbligo di conferire i quantitativi impegnati anche successivamente al recesso per una vendemmia.
Gli aderenti alla medesima sezione speciale, pur avendo regole più restrittive, dovranno comunque attenersi alle presenti disposizioni.

SANZIONI
Qualora una cantina non rispetti il prezzo di orientamento o l’eventuale minor prezzo fissato dalle commissioni tecniche competenti, così come previsto nei commi precedenti, o non trasmetta i dati alle scadenze sopra indicate oppure faccia pervenire alla Società dati inesatti o incompleti o non consenta al personale della Società di effettuare i periodici rilevamenti, ai sensi del I° comma dell’art. 14 del vigente statuto sociale, incorrerà nelle seguenti sanzioni:
  • Omessa trasmissione di dati oppure trasmissione di dati inesatti o incompleti:
    sanzione pecuniaria da Euro 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00) a Euro 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00) da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
  • Divieto di accesso al personale della società:
    sanzione pecuniaria da Euro 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00) a Euro 2.500,00 (diconsi Euro duemilacinquecento/00) da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
  • Mancato rispetto dei prezzi di orientamento:
    sanzione pecuniaria il cui importo è determinato applicando al quantitativo di vino ceduto non rispettando i vincoli previsti, la differenza tra il prezzo di orientamento (o il minor prezzo fissato dalle commissioni tecniche) e quello effettivamente fatturato dalla cantina, incrementando il valore così ottenuto del 30% (trenta per cento), così come evidenziato sinteticamente nella seguente formula:
    SANZIONE PECUNIARIA = litri di vino venduti x (prezzo di orientamento - prezzo di vendita) x 130%.

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USO DEL MARCHIO

Art. 1 - Marchio principale
  1. La Vignaioli Piemontesi adotta un marchio d’impresa registrato e depositato a norma di legge per contraddistinguere i propri prodotti e servizi.
    Il marchio comprende la scritta: "Vignaioli Piemontesi" in carattere Caslon Open Face maiuscolo, colore rosso, sovrapposta a due grandi iniziali in corsivo inglese: "V" maiuscola "P" minuscola in colore bianco ombreggiato in grigio scuro. Il tutto chiuso in un ovale orizzontale pieno di colore grigio chiaro con contorno rosso.
  2. Il marchio suddetto, potrà essere utilizzato riportandolo su carta intestata, su fatture, sulle pubblicazioni, depliant, manifesti, sito internet e altri supporti informatici ed in generale in ogni altra forma di pubblicità.
    Il marchio non potrà essere concesso in uso ai soci ed in generale a terzi se non per l’identificazione di attività o prodotti realizzati in collaborazione o con il patrocinio della Vignaioli Piemontesi e solo a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Marchi Sezioni Speciali
  1. La Vignaioli Piemontesi può adottare specifici marchi registrati e depositati a norma di legge per identificare le sezioni speciali di prodotto istituite ai sensi dell’art. 24 lett. n) dello Statuto.
  2. Tali marchi potranno essere utilizzati da soli o congiuntamente al marchio principale della società di cui all’art. 1 del suddetto regolamento, unicamente per contraddistinguere le comunicazioni o le attività specifiche delle sezioni speciali riportandoli su carta intestata, pubblicazioni, depliant, manifesti, sito internet e altri supporti informatici ed in generale in ogni altra forma di pubblicità. E’ esclusa l’apposizione del marchio speciale sulle fatture.
  3. I marchi speciali non potranno essere concessi in uso ai soci ed in generale a terzi se non per l’identificazione di attività o prodotti realizzati in collaborazione o con il patrocinio della Vignaioli Piemontesi - Sezione Speciale e solo a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione previa richiesta di parere al Comitato di Prodotto.

Art. 3 - Marchi "commerciali"
  1. La Vignaioli Piemontesi adotta uno o più marchi di impresa registrati e depositati a norma di legge per contraddistinguere i vini commercializzati.
  2. I marchi potranno essere riportati dalla Vignaioli Piemontesi sulle etichette o sulle controetichette delle bottiglie, sugli imballaggi, sui documenti commerciali, sui manifesti, sui poster, sui depliant, sulle pubblicazioni, sulla carta da lettere, sulle fatture ed in generale su ogni altro materiale promo-commerciale.
  3. I marchi potranno essere usati dalla Vignaioli Piemontesi per identificare i propri prodotti e punti vendita. I marchi potranno inoltre essere concessi ai soci unicamente per l’identificazione dei punti vendita. In caso di concessione ai soci è vietata per gli stessi l’apposizione dei marchi su etichette o controetichette delle bottiglie, documenti commerciali e fatture.
  4. Per poter usufruire dei marchi, per le utilizzazioni previste dal presente regolamento, i soci in regola con le norme dello statuto sociale e dei presenti regolamenti, dovranno farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale deciderà sulla concessione dandone comunicazione al richiedente entro centottanta giorni dalla richiesta stessa. Contro la reiezione della domanda, che deve essere motivata, è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la cui decisione è inappellabile.
  5. I marchi potranno essere dati in concessione a terzi con i quali la Vignaioli Piemontesi o i propri soci abbiano rapporti di fornitura di vini a titolo esclusivo. Sull’opportunità e sulle modalità di tale concessione deciderà, di volta in volta, il Consiglio di Amministrazione della Società il quale, in caso di accoglimento della richiesta, provvederà a stabilire le clausole necessarie alla salvaguardia dei marchi stessi.

Art. 4 - Marchi ad uso promozionale
  1. Nell’ambito della propria attività di promozione, così come definita all’art. 5 dello statuto, la Vignaioli Piemontesi può procedere all’adozione e registrazione di marchi identificativi delle particolari campagne promozionali.
  2. I marchi identificativi delle campagne promozionali possono essere concessi in uso alle aziende socie e non socie, alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti pubblici, previa idonea richiesta, per identificare le proprie iniziative promozionali sul mercato italiano, comunitario ed estero.
  3. Sull’opportunità e sulle modalità di tale concessione deciderà, di volta in volta, il Consiglio di Amministrazione della Società il quale, in caso di accoglimento della richiesta, provvederà a stabilire le modalità di concessione e le clausole necessarie alla salvaguardia dei marchi stessi.
  4. Il Consiglio di Amministrazione nella riunione di nomina del Presidente potrà demandare allo stesso il potere di decidere in merito alla concessione del marchio promozionale alle aziende socie e non socie stabilendo le modalità d’uso e le clausole necessarie alla salvaguardia.

Art. 5 - Marchi identificativi di prodotti o servizi certificati ai sensi della normativa ISO
  1. Per l’uso dei marchi registrati e depositati per l’identificazione di prodotti o servizi per i quali la Vignaioli Piemontesi abbia richiesto la certificazione ai sensi delle normative ISO si rimanda ai Regolamenti rilasciati dall’Organismo di Certificazione congiuntamente al Certificato.

Art. 6 - Tutela
  1. La Vignaioli Piemontesi tutelerà l’uso dei marchi vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito ai medesimi. La Società ha il diritto in qualsiasi momento di dimostrata infrazione, di revocarne immediatamente l’uso al trasgressore ed applicare una sanzione da un minimo di Euro 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00) ad un massimo di Euro 2.500,00 (diconsi Euro duemilacinquecento/00).
  2. L’uso dei marchi viene a cessare nel momento stesso in cui l’utilizzatore perde la qualifica di socio, nonché per recesso, mediante comunicazione scritta avente effetto immediato.

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CONFERIMENTI UVE

Ad integrazione ed in base a quanto previsto all’Art. 22 punto f) dello Statuto Sociale è redatto il seguente regolamento specificatamente per i soci conferenti le proprie uve:

Adesione
I nuovi soci ammessi dovranno fornire, oltre ai documenti previsti dall’Art. 7 dello Statuto Sociale, una serie di documenti atti a meglio chiarire la propria situazione aziendale (albi vigneto aggiornati, ultima anagrafe vitivinicola e dichiarazione di produzione) per una corretta gestione dei conferimenti.

Gestione conferimenti
  • Ogni socio conferente al fine di pianificare la vendemmia deve sottoscrivere una scheda di prenotazione annuale entro il 30 agosto di ogni anno;
  • Il socio che non sottoscrive la predetta prenotazione, entro il termine stabilito, non potrà conferire il prodotto e pertanto soggetto ad una sanzione;
  • La prenotazione annuale si basa su quantitativi massimi di prodotto che il socio si impegna a conferire con una tolleranza del 20% in più o in meno rispetto all’anno precedente, salvo causa di forza maggiore (grandine, brina, ecc).
    Tale meccanismo reso necessario per i soci conferenti non totali, deve tenere conto non solo della parte conferita, ma anche di quanto viene venduto a terzi e/o vinificato in azienda affinché la somma sia pari o minore del quantitativo massimo producibile per la singola tipologia DOC. Pertanto sono esclusi dalla suddetta norma i conferenti totali;
  • Coloro che a ridosso della vendemmia si accorgono che i dati produttivi stimati sono diversi da quelli delle prenotazioni possono, prima di conferire il prodotto, concordare con il responsabile della sezione conferenti uve della Vignaioli Piemontesi, eventuali modifiche alla suddetta prenotazione;
  • Per eventuali deroghe a quanto sopra descritto, il socio può sottoporre il suo caso specifico e le sue motivazioni al comitato di prodotto della sezione speciale che valuterà se accettare o meno la deroga;
  • Ai soci conferenti totali verrà riconosciuto un premio da proporsi di anno in anno da parte del comitato di prodotto e approvato dall’assemblea dei soci;
  • Il comitato di prodotto nella fase pre-vendemmiale individua eventuali zone colpite da calamità naturali dove i quantitativi minimi vengono ridotti proporzionalmente;
  • La data di inizio della vendemmia è stabilita di comune accordo con chi vinificherà il prodotto e verrà comunicata con almeno 2 giorni di preavviso per ogni tipologia di prodotto;
  • L’orario di ritiro delle uve è il seguente:
    dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
  • Il centro di riferimento di raccolta delle uve è quello di Castagnito mentre eventuali altre destinazioni verranno concordate di anno in anno con le relative metodologie da seguire.

Pagamenti
I pagamenti sono suddivisi in 2 rate di acconto ed un saldo finale che in linea di massima avverranno a metà aprile, metà agosto e fine dicembre dell’anno successivo alla vendemmia e comunque in funzione degli incassi delle vendite e/o conferimenti effettuati dalla Vignaioli Piemontesi s.c.a. .

Sanzioni
  • Coloro che non ottemperano agli impegni assunti in fase prenotazione delle uve sono soggetti ad una sanzione dal 5% al 20%/QL.
  • Le sanzioni verranno stabilite dal comitato di prodotto della sezione conferenti uve, in base alla gravità del danno arrecato alla cooperativa.

Recesso
I soci conferenti uva hanno facoltà di recedere qualora non conducano più i vigneti in loro possesso; tuttavia chiunque può farne richiesta con almeno due vendemmie di preavviso mediante lettera raccomandata da spedirsi entro il 31 agosto di ogni anno.

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