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REGOLAMENTI INTERNI |
Indice
INTRODUZIONE Al fine di meglio definire ruoli e compiti dei vari organi sociali, nonché di normare alcune delle attività che svolge la Società, ad integrazione dello statuto sociale, rispettandone il dettato, vengono redatti i seguenti regolamenti, che dettagliano le modalità operative di elezione delle cariche sociali, specificano alcuni aspetti inerenti gli organi sociali, dettagliano le competenze ed i poteri del comitato esecutivo e del direttore, definiscono compiti e ruoli delle commissioni tecniche e delle sezioni speciali di prodotto, determinano le modalità di definizione dei contributi associativi, l’uso del marchio e di conferimento delle uve da parte dei soci. ^top ELEZIONE CARICHE SOCIALI Premesso che nello Statuto Sociale: all’art.16, quali organi sociali della Società sono previsti: l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, se nominato e il Collegio Arbitrale; dall’art. 17 all’art. 22 sono normati: l’assemblea generale stessa, i soci componenti le assemblee, la convocazione, la validità, le assemblee parziali e le competenze sia dell’assemblea generale che delle eventuali assemblee parziali; dall’art. 23 all’art. 25 è normato il Consiglio di Amministrazione; all’art. 26 è normato il potere di firma e di rappresentanza della società; all’art. 27 è normato il Collegio Sindacale e dall’art. 28 all’art. 30 è normato il Collegio Arbitrale; ad integrazione dello Statuto Sociale si è predisposto il presente regolamento per meglio dettagliare alcuni adempimenti specifici relativi alle modalità operative di elezione delle cariche sociali. Art. 1 - Procedura della discussione nel corso dell’Assemblea dei Soci I soci che desiderano prendere la parola devono comunicare per iscritto al Presidente il loro nome ed il punto all’ordine del giorno su cui intendono intervenire. Essi sono chiamati secondo l’ordine delle richieste. Di norma non è permesso parlare più di una volta sullo stesso argomento. Art. 2 - Mozioni Durante l’Assemblea eventuali mozioni possono essere trattate qualora ciò venga richiesto da almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto. Le mozioni si possono riferire esclusivamente ad argomenti già posti all’ordine del giorno o comunque riguardare l’adozione di decisioni strettamente connesse alle materie indicate all’ordine del giorno. Art. 3 - Votazioni nelle Assemblee Parziali dei Soci Le votazioni nelle Assemblee parziali, quando convocate, per la nomina dei delegati avvengono normalmente per alzata di mano. Quando un decimo dei soci presenti aventi diritto al voto ne fa esplicita richiesta, le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, l’Assemblea dovrà procedere alla nomina di due componenti il seggio elettorale, individuandoli tra i presenti. Art. 4 - Votazioni nell’Assemblea Generale dei soci Per le votazioni nell’Assemblea generale dei Soci aventi ad oggetto la nomina degli amministratori e sindaci, il Presidente propone ai Soci lo scrutinio segreto. Se tale proposta viene approvata, l’Assemblea provvederà alla nomina di tre componenti il seggio elettorale, individuandoli tra persone non candidate alle cariche sociali. Se l’Assemblea non approverà lo scrutinio segreto il Presidente, preliminarmente, sottoporrà ai presenti le liste eventualmente predisposte secondo gli articoli seguenti del presente regolamento e l’Assemblea delibererà a norma di statuto per alzata di mano, con prova e controprova. Art. 5 - Disposizioni particolari per le operazioni dell’elezione dei delegati alle Assemblee Parziali dei Soci e modalità di voto L’Assemblea parziale elegge con il sistema proporzionale un delegato ogni venticinque presenti aventi diritto al voto, più un delegato per l’eventuale resto di almeno tredici produttori aventi diritto al voto (art. 21 dello Statuto). Quali proposte per la votazione potranno essere presentate, nel corso dell’Assemblea, una lista unica o più liste, contenenti ciascuna un numero di candidati almeno, pari al numero di delegati eleggibili dalla medesima Assemblea, determinati secondo il precedente paragrafo del presente articolo e scelti tra i produttori aventi diritto al voto anche se non presenti. Nel caso di presentazione di più liste, la presentazione di ogni singola lista dovrà essere sottoscritta da almeno il 25% dei produttori presenti all’assemblea parziale aventi diritto al voto. I soci non potranno sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione saranno annullate le loro firme su tutte le liste presentate. Nel caso di presentazione di una lista unica il socio avente diritto al voto potrà sostituire ognuno dei nominativi che la compongono. Nel caso di presentazione di più liste il produttore avente diritto al voto dovrà esprimere un voto di lista e potrà poi esprimere voti di preferenza pari ai due terzi del numero di delegati da eleggere, scegliendo i candidati esclusivamente nell’ambito della lista votata. Art. 6 - Disposizioni particolari per le operazioni dell’elezione degli organi sociali all’Assemblea Generale dei soci e modalità di voto da applicare nel caso di votazioni a scrutinio segreto L’Assemblea elegge con il sistema proporzionale i candidati a ricoprire le cariche sociali della Cooperativa. Quali proposte per la votazione potranno essere presentate nel corso dell’Assemblea una lista unica o più liste contenenti ciascuna un numero di candidati almeno pari al numero degli amministratori e dei sindaci che l’assemblea stessa ha stabilito di eleggere, ovviamente nei limiti previsti dallo Statuto Sociale. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 giorni prima dell’Assemblea Generale dei delegati e devono essere sottoscritte da almeno 1/20 dei soci. I soci, od i delegati nel caso siano state effettuate le assemblee parziali, non potranno sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione saranno annullate le loro firme su tutte le liste presentate. Nel caso di presentazione di una lista unica il socio o il delegato avente diritto al voto potrà sostituire ognuno dei nominativi che la compongono. Nel caso di presentazione di più liste il socio dovrà esprimere un voto di lista e potrà poi esprimere voti di preferenza pari ai due terzi dei componenti dei vari organi definito dall’assemblea, scegliendo fra i candidati esclusivamente nell’ambito della lista votata. Art. 7 - Proclamazione dei delegati eletti nelle Assemblee Parziali Nel caso di votazione a scrutinio segreto, finita la votazione, i seggi elettorali procederanno allo spoglio di voti comunicandone i risultati al Presidente dell’Assemblea. Nel caso di presentazione di una sola lista risultano eletti i candidati componenti la lista stessa, od eventuali candidati inseriti in sostituzione, che hanno ottenuto più voti. Qualora nell’Assemblea siano state votate più liste, i seggi dei delegati all’Assemblea Generale vengono ripartiti proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, fermo restando che a nessuna lista possono essere attribuiti più di due terzi dei seggi, e il restante terzo ai candidati delle liste che hanno ottenuto meno voti suddiviso tra le stesse (nel caso di più liste) in modo proporzionale fra di loro. Nell’ipotesi in cui non sia possibile l’attribuzione esatta del terzo in questione (ipotesi di più liste minoritarie), detti delegati verranno assegnati prioritariamente alla/e lista/e che - tra quelle di minoranza - abbia/no riportato il maggior numero di voti. Inoltre, se il numero dei seggi dei delegati non consente una suddivisione esatta di due terzi e un terzo, gli eventuali residui seggi, uno o due a seconda dei casi, saranno assegnati ai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto più voti. Il Presidente dell’Assemblea provvede alla proclamazione degli eletti. Art. 8 - Proclamazione degli eletti nell’Assemblea Generale dei soci Finita la votazione, i seggi elettorali procederanno allo spoglio dei voti comunicandone i risultati al Presidente dell’Assemblea. Nel caso di presentazione di una sola lista risultano eletti i candidati componenti la lista stessa, od eventuali candidati inseriti in sostituzione, che hanno ottenuto più voti. Qualora nell’Assemblea siano state votate più liste, i seggi degli amministratori e sindaci vengono ripartiti, come previsto dallo Statuto, proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista ed il restante terzo ai candidati delle liste che hanno ottenuto meno voti suddiviso tra le stesse (nel caso di più liste) in modo proporzionale fra di loro. La scelta dei candidati eletti, sia nella lista di maggioranza che nella/e lista/e di minoranza, nel caso di parità di preferenze all’interno della lista, avviene in base all’ordine di elencazione dei candidati nella lista di appartenenza, dando la priorità a chi precede. Nell’ipotesi in cui non sia possibile l’attribuzione esatta del terzo alle liste minoritarie (ipotesi di più liste minoritarie), detti delegati verranno assegnati prioritariamente alla/e lista/e che - tra quelle di minoranza - abbiano riportato il maggior numero di voti. Inoltre, se il numero dei seggi non consente una suddivisione esatta di due terzi e un terzo, gli eventuali residui seggi, uno o due a seconda dei casi, saranno assegnati ai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto più voti. Il Presidente dell’Assemblea provvede alla proclamazione degli eletti. ^top NORME INTEGRATIVE SUGLI ORGANI SOCIALI Partecipazione riunioni Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad invitare alle proprie riunioni i Presidenti delle Sezioni Speciali prodotto regolarmente costituite ed operanti. Può inoltre invitare rappresentanti di Enti ed Organismi a cui la nostra Società aderisce e/o persone competenti su specifici argomenti all’ordine del giorno. Esclusione componenti E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione sottoporre all’assemblea dei soci la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione che non assistono, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo alle riunioni degli organi stessi, ovvero per altre gravi inadempienze. Poteri del presidente Il Consiglio di Amministrazione nella riunione di nomina del presidente dovrà stabilirne i poteri da affidargli. Rimborsi Spese Ai componenti degli Organi Sociali e del Comitato Esecutivo, quando costituito compete il rimborso spese per le prestazioni effettuate in nome e per conto della Società in base all’importo dei biglietti per i viaggi effettuati con mezzi pubblici ed in base a quanto stabilito dalle tabelle dei costi chilometrici ACI per i viaggi effettuati con la propria autovettura. ^top COMPOSIZIONE, COMPETENZE E POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi componenti il Comitato Esecutivo. Esso è composto da 5 a 7 membri, ed è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, che ne fanno parte di diritto. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i compiti del Comitato Esecutivo, al quale non può delegare le materie previste dall’art. 2381 del Codice Civile ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Comitato esecutivo provvede, nei limiti della delega ricevuta, in luogo e vece del Consiglio. Le sue deliberazioni devono essere verbalizzate e trascritte in apposito libro vidimato e tenuto a norma di legge e portate a conoscenza del Consiglio e del Collegio Sindacale se nominato, alla prima riunione o almeno ogni 180 giorni. Ai componenti il Comitato Esecutivo potrà essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi dall’assemblea. Il Direttore della Società partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con funzioni di Segretario. Il Comitato Esecutivo dovrà occuparsi dell’attività di ordinaria amministrazione effettuando, nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo, le spese relative ai progetti approvati in sede di rendiconto annuale dall’Assemblea dei Soci. Nell’attesa dell’approvazione del bilancio preventivo da parte dell’Assemblea, il Comitato Esecutivo può operare sulla base del preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Nei soli casi di urgenza o necessità, per le spese non previste dal bilancio preventivo della Società il Comitato Esecutivo può operare con un tetto massimo di spesa di Euro 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00). Detto importo potrà essere impiegato una sola volta nell’esercizio, salvo che non intervenga successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione; in quest’ultimo caso la ratifica ricostituisce "in toto" l’importo massimo spendibile, non previsto nel bilancio preventivo. I membri del Comitato Esecutivo si suddivideranno, nei limiti della delega che ad inizio mandato riceveranno dal Consiglio di Amministrazione, i vari compiti. ^top COMPETENZE E POTERI DEL DIRETTORE La direzione dell’Associazione è affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, come stabilito dall’art. 24 dello Statuto Sociale al punto f), con le modalità ritenute più idonee. Il Direttore, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:
^top COMMISSIONI TECNICHE - COMPITI E RUOLI Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifiche Commissioni Tecniche consultive anche suddivise per aree omogenee in funzione dei vari argomenti che di volta in volta saranno da trattare. Tali commissioni affrontano gli argomenti posti all’ordine del giorno dal direttore della Società o da un suo delegato a ciò appositamente nominato fra il personale dipendente. Le commissioni tecniche all’ordine del giorno avranno dei punti che riguarderanno aspetti di ordine tecnico, legislativo e/o commerciale. ^top SEZIONI SPECIALI DI PRODOTTO Premesso che: in base all’art. 24 punto n) dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può istituire delle sezioni speciali operative per i prodotti di cui all’art. 4 e in base all’art. 22 dello statuto medesimo è demandata all’approvazione dell’Assemblea la loro regolamentazione. Ad integrazione dello Statuto Sociale è predisposto il seguente regolamento: Art. 1 - Costituzione Allo scopo di una specifica ed appropriata gestione inerente i prodotti di cui all’art. 4, la Società può costituire sezioni speciali operative per ognuno degli stessi, o quando insistono su di un territorio omogeneo può decidere di raggrupparli. Dette sezioni hanno carattere tecnico e consultivo e in nessun caso sostituiscono gli Organi sociali della Società, neppure ne assumono alcuna delle competenze che per legge sono ad essi demandate. Le sezioni qualora costituite saranno composte dai soci detentori dei prodotti suddetti, i quali convocati in propria Assemblea, eleggono un Comitato di prodotto composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti. I membri del Comitato di Prodotto della sezione speciale eleggeranno al loro interno un Presidente, che avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Il Comitato di Prodotto dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri sono rieleggibili. Le sezioni speciali riconoscono come proprio in tutte le sue parti lo Statuto della Vignaioli Piemontesi, decretando il presente regolamento interno come parte integrante e complementare dello stesso. Art. 2 - Scopi ed attività Le sezioni costituiscono l’elemento tecnico più qualificato della Società e pertanto si propongono di fornire all’Organo Esecutivo ogni elemento necessario, utile od opportuno per la migliore scelta degli indirizzi della gestione ed organizzazione dei prodotti di cui all’art. 4. A tal fine esse elaborano dati, studi e proposte da portare alla disamina del Consiglio di Amministrazione, in particolare, sui seguenti aspetti:
Sono soci della sezione tutti gli iscritti alla Vignaioli Piemontesi che abbiano denunciato una produzione per cui la sezione speciale è costituita, che ne facciano formale richiesta e che non siano morosi nei confronti della società. Art. 4 - Aspetti economico-gestionali Nell’ambito della Sezione potranno essere istituite delle Gestioni Economiche per lo svolgimento dei servizi ai soci; in questa evenienza i movimenti contabili dovranno essere evidenziati in appositi sottoconti del conto economico della Società e saranno pareggiati al loro interno senza oneri per la Società stessa. La Società potrà essere chiamata a contribuire solo quando espressamente previsto in sede preventiva. Potranno essere assoggettati agli oneri delle gestioni economiche e fruire dei relativi vantaggi solamente i soci che ne facciano esplicita richiesta e che siano stati ammessi dal Comitato di Prodotto della sezione. Le modalità di partecipazione verranno fissate con apposite determinazioni dal Comitato di Prodotto e comunicate con circolare ai soci interessati della sezione. Art. 5 - Organi della Sezione Sono organi della sezione:
Art. 6 - L’Assemblea dei Soci della Sezione L’Assemblea dei soci della sezione viene convocata dal Presidente qualora le problematiche relative alla organizzazione operativa della sezione lo rendessero necessario, nonché per fini di divulgazione ed analisi di dati commerciali e tecnici. I soci della sezione sono comunque tenuti a partecipare alle Assemblee Generali della VIGNAIOLI PIEMONTESI. E’ competenza dell’Assemblea:
Della riunione non c’è obbligo di redigere apposito verbale
a meno che non ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei partecipanti
all’Assemblea dei Soci della Sezione prima dell’inizio della
riunione stessa.
Per i soci vivaisti i contributi sono suddivisi in scaglioni:
CONTRIBUTI STRAORDINARI I contributi associativi straordinari sono determinati di volta in volta in conseguenza di eventuali attività straordinarie istituite a favore degli associati. ^top ATTIVITA' COMMERCIALE ED ECONOMICA DELLA COOPERATIVA Per ogni vino rappresentato dalla società le commissioni tecniche competenti per territorio fissano con cadenza bimestrale, od anche più ravvicinata in funzione dell’evoluzione del mercato, un prezzo di orientamento. Tale prezzo è vincolante per le cessioni effettuate dai soci per i vini venduti allo stato sfuso per quantitativi al di sopra dei venti ettolitri. Ove lo ritenga opportuno la commissione può fissare un limite di tolleranza per l’applicazione del prezzo di orientamento. Detto limite non può essere fissato ad un livello inferiore a quello del prezzo di orientamento diminuito del 20%. In base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, la Società deve poter disporre di tutti i dati di produzione e vendita delle Cooperative Associate. Pertanto ogni Cooperativa dovrà trasmettere per ogni annata agraria riferito alle seguenti date:
Dicembre - Gennaio/Maggio - Giugno/Fine Agosto - Inizio Settembre per rilevare direttamente con le fatture di vendita delle tipologie di vino annualmente stabilite dalle Commissione Tecniche competenti per territorio, tutte le uscite di sfuso in quantità superiori ai 20 Hl, e quant’altro fosse necessario (acquisti, declassamenti, tagli di annate, quantitativo complessivo vendite imbottigliate) per poter riprodurre il registro di carico e scarico sia in quantità che per valore di ogni cooperativa. Nelle riunioni delle Commissioni Tecniche a seconda delle necessità e delle richieste delle Cantine Cooperative si discuterà sull’andamento della produzione, della commercializzazione, dell’organizzazione e della programmazione delle strategie di mercato che determineranno la movimentazione del vino sfuso. Gli aderenti alla sezione speciale commerciale hanno l’obbligo di conferire i quantitativi impegnati anche successivamente al recesso per una vendemmia. Gli aderenti alla medesima sezione speciale, pur avendo regole più restrittive, dovranno comunque attenersi alle presenti disposizioni. SANZIONI Qualora una cantina non rispetti il prezzo di orientamento o l’eventuale minor prezzo fissato dalle commissioni tecniche competenti, così come previsto nei commi precedenti, o non trasmetta i dati alle scadenze sopra indicate oppure faccia pervenire alla Società dati inesatti o incompleti o non consenta al personale della Società di effettuare i periodici rilevamenti, ai sensi del I° comma dell’art. 14 del vigente statuto sociale, incorrerà nelle seguenti sanzioni:
^top USO DEL MARCHIO Art. 1 - Marchio principale
Art. 2 - Marchi Sezioni Speciali
Art. 3 - Marchi "commerciali"
Art. 4 - Marchi ad uso promozionale
Art. 5 - Marchi identificativi di prodotti o servizi certificati ai sensi della normativa ISO
Art. 6 - Tutela
^top CONFERIMENTI UVE Ad integrazione ed in base a quanto previsto all’Art. 22 punto f) dello Statuto Sociale è redatto il seguente regolamento specificatamente per i soci conferenti le proprie uve: Adesione I nuovi soci ammessi dovranno fornire, oltre ai documenti previsti dall’Art. 7 dello Statuto Sociale, una serie di documenti atti a meglio chiarire la propria situazione aziendale (albi vigneto aggiornati, ultima anagrafe vitivinicola e dichiarazione di produzione) per una corretta gestione dei conferimenti. Gestione conferimenti
Pagamenti I pagamenti sono suddivisi in 2 rate di acconto ed un saldo finale che in linea di massima avverranno a metà aprile, metà agosto e fine dicembre dell’anno successivo alla vendemmia e comunque in funzione degli incassi delle vendite e/o conferimenti effettuati dalla Vignaioli Piemontesi s.c.a. . Sanzioni
Recesso I soci conferenti uva hanno facoltà di recedere qualora non conducano più i vigneti in loro possesso; tuttavia chiunque può farne richiesta con almeno due vendemmie di preavviso mediante lettera raccomandata da spedirsi entro il 31 agosto di ogni anno. ^top |
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