Home page
vignaioli.it     Vignaioli Piemontesi » Statuto
 
 

STATUTO SOCIALE

Indice


TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita una Società Cooperativa Agricola tra Produttori Vitivinicoli e Vivaisti Piemontesi denominata
"VIGNAIOLI PIEMONTESI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"
siglabile "VIGNAIOLI PIEMONTESI SOC.COOP.AGR." o "VIGNAIOLI PIEMONTESI S.C.A."

ARTICOLO 2 - SEDE
La società ha la sede nel Comune di Asti.
L'organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie dovunque sia ritenuto utile, purché sul territorio Italiano

ARTICOLO 3 - DURATA
La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare, a norma di legge.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO
La Società svolge la sua attività su tutta l’area territoriale ed amministrativa della Regione Piemonte e delle regioni limitrofe.
La Società non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto dei principi della mutualità. Essa esercita, nell’espletamento dei propri fini istituzionali, le attività di cui all’art. 2135 del codice civile, potrà svolgere la propria attività anche con terzi ed in particolare si propone di operare, quale organizzazione di produttori agricoli (O.P.), nel settore dei prodotti vitivinicoli disciplinati dal Reg. CE n. 1493/99 e dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e delle barbatelle innestate, in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale. In particolare, in applicazione di quanto previsto dalla legge 20/10/1998 n. 674, dalla L.R. n. 27/80, per quanto ancora applicabili, nonché da eventuale altra specifica normativa in materia di O.P. per i settori di cui trattasi.
La Società si propone di ovviare, attraverso l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione del settore vitivinicolo e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola. In particolare, si propone:
  1. di assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
  2. di promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
  3. di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione;
  4. di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;
  5. di assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
  6. di adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al regolamento CE n. 178/2002.
ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

ATTIVITA' PRINCIPALE
Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Società:
  1. determina ed applica, con efficacia vincolante nei confronti dei propri soci, norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l’utilizzazione di pratiche biologiche), oltre che norme di conoscenza della produzione (in particolare, informazioni in materia di raccolto e di disponibilità). Le norme riguardanti l’immissione sul mercato concernono la programmazione e l’organizzazione delle diverse fasi della:
    • concentrazione dell’offerta
    • preparazione per la vendita
    • offerta ad acquirenti all’ingrosso
  2. provvede all’immissione sul mercato di tutto il prodotto dei soci (obbligatisi ai sensi dell’art. 8 dello Statuto), anche richiedendo ai soci di vendere il prodotto per il tramite della società qualora (e nella misura in cui) una normativa specifica lo preveda. Tuttavia, se la normativa lo prevede, previa autorizzazione della Società stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite, i produttori associati possono:
    • procedere presso la propria azienda a vendite dirette al consumatore di una quota della produzione non eccedente una percentuale prevista dalla normativa, con i criteri stabiliti mediante apposito regolamento;
    • commercializzare essi stessi, o per il tramite di un’altra organizzazione di produttori determinata dalla Società, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla Società. L’attività di commercializzazione del prodotto dei Soci deve assumere carattere prevalente rispetto ad altre attività svolte dalla Società.
A tali scopi la Società in particolare:
  1. definisce programmi di produzione e di commercializzazione;
  2. promuove il miglioramento, la programmazione, la difesa della produzione vitivinicola in generale, con speciale riguardo agli obiettivi della politica agricola dell’Unione Europea, anche attraverso lo svolgimento di compiti di intervento diretto sul mercato, conseguenti all’applicazione di regolamenti comunitari che interessano il settore; entro i limiti e nei modi consentiti dalle leggi nazionali e comunitarie, interviene nella fase di commercializzazione anche vendendo per conto dei produttori soci;
  3. stipula convenzioni e contratti, nonché accordi interprofessionali, a nome e per conto dei propri soci, per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l’immissione sul mercato dei prodotti;
  4. vigila sull’osservanza, da parte dei soci, degli obblighi derivanti dal rispetto del presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle decisioni degli organi sociali, legalmente adottate, disponendo, ove necessario, le sanzioni di cui al successivo art. 15. In casi di gravi necessità, la Società può proporre agli Enti pubblici, secondo le rispettive competenze, che le proprie delibere, relative alle norme, ai programmi ed alle convenzioni o contratti di cui al presente paragrafo, ed adottate a maggioranza assoluta dai propri soci, siano rese di efficacia vincolante, per il periodo di tempo necessario, anche nei confronti dei produttori non soci dei territori in cui opera la Società stessa;
  5. promuove programmi di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione, realizzazione produttiva e di ammodernamento delle aziende dei propri soci;
  6. cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento della produzione e delle condizioni di offerta dei prodotti di cui al precedente art. 4 in collaborazione coi competenti servizi Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, anche utilizzando servizi, centri ed istituti pubblici o privati, per tali scopi e per le ricerche di mercato;
  7. provvede all’acquisto e alla distribuzione ai soci di merci, prodotti, attrezzature necessarie o utili per il miglioramento della qualità;
  8. promuove la commercializzazione delle barbatelle di vite e contribuisce attivamente allo sviluppo del settore vivaistico, in tale ottica:
    • realizza impianti di piante madri marze e portainnesti sulle varietà e selezioni richieste dal mercato;
    • promuove e segue direttamente ricerche e procedure che abbiano come fine la qualificazione del settore vivaistico-viticolo e ne divulga i risultati ottenuti;
    • promuove e realizza direttamente o in collaborazione con Enti di ricerca, nuove selezioni clonali di varietà di vite;
  9. gestisce servizi e fornisce informazioni nei settori fiscale, legislativo, contrattuale, contabile e, più in generale relativamente a tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e burocratico.
    Per la gestione dei servizi può essere prevista l’organizzazione di centri di elaborazione dati, con espressa esclusione delle attività professionali rientranti nell’ambito delle cosiddette "professioni protette";
  10. entro i limiti e nei metodi consentiti dalle leggi, fornisce direttamente o mediante convenzione con persone, istituti od enti, pubblici o privati, tutti gli eventuali servizi e l’assistenza utile ai propri soci per attuare le norme, i programmi ed eseguire i contratti e le convenzioni definiti dalla Società;
  11. cura l’impianto, la costruzione, la gestione, sia direttamente sia attraverso convenzioni con terzi, di stabilimenti per la lavorazione, selezione, imballaggio dei prodotti conferiti dai soci;
  12. per integrare le richieste del mercato può commercializzare prodotti complementari e/o affini a quelli di cui all’art. 4, acquistandoli anche da terzi anche gestendo direttamente punti vendita o spacci all’ingrosso e/o al minuto per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e/o complementari.
Inoltre la Società si pone i seguenti obiettivi:
  1. effettua la raccolta, l’eventuale lavorazione, trasformazione, conservazione, confezionamento dei prodotti di cui all’art. 4 e ogni altra attività ad esse connessa o complementare per la migliore realizzazione delle produzioni vitivinicole sia direttamente che attraverso la costituzione di imprese cooperative o di altre forme;
  2. svolge attività affidate alla Società dalle autorità pubbliche competenti inerenti l’attuazione di provvedimenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali che interessano i produttori vitivinicoli, siano essi rivolti al miglioramento, allo sviluppo od alla riconversione della produzione o ad interventi del mercato. In collaborazione con altri enti e strutture pubbliche assume incarichi dagli organi pubblici competenti, anche stipulando apposite convenzioni per controlli, istruttorie, verifiche o altri compiti ivi compresi i controlli di qualità, la esecuzione di studi e ricerche e il coordinamento di corsi di specializzazione, l’elaborazione di programmi, l’attuazione di iniziative promozionali per la produzione ed il mercato, e quant’altro attiene alla produzione vitivinicola. Inoltra richieste per finanziamenti ed incentivi comunitari, nazionali, regionali, provinciali ed Enti locali con particolare riferimento a pratiche inerenti il settore vitivinicolo in nome e per conto dei propri soci;
  3. partecipa, in rappresentanza dei propri soci, (e ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di società), a:
    1. comitati o organismi in qualsiasi forma costituiti, predisposti dalla pubblica amministrazione per la partecipazione alla programmazione agricola e per il controllo dell’attuazione degli interventi pubblici del settore agro-alimentare;
    2. organismi di direzione e gestione di strutture, impianti, aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, per la produzione o per la valorizzazione dei prodotti di cui all’art. 4;
  4. svolge attività a carattere editoriale finalizzata alla più efficace divulgazione delle informazioni nell’interesse dei Soci;
  5. può acquisire partecipazioni in aziende pubbliche o private al fine di conseguire i fini istituzionali;
  6. stipula accordi, contratti, convenzioni, comprese le azioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, direttamente finalizzate al perseguimento delle finalità e delle funzioni della Società;
  7. promuove, sostiene e/o svolge ogni attività nel settore della istruzione professionale, atta a favorire, in particolare, la formazione e l’aggiornamento dei quadri tecnici, amministrativi e dei dirigenti degli organismi aderenti e di enti cooperativi ed associativi in genere, sia gestendola direttamente, sia mediante collegamenti con Istituti specializzati nella formazione;
  8. può predisporre (o, nel caso in cui specifiche normative in materia di O.P. lo prevedano, predispone), programmi di attività annuali o pluriennali, (di cui all’art. 35) al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente la produzione dei soci prevedendone anche una contribuzione, qualora la normativa lo preveda;
  9. svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità o espressamente richieste dalla pubblica amministrazione, con l’esclusione, in ogni caso, di attività svolte al fine di lucro;
  10. può costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali aventi per oggetto reati di sofisticazione o di frode consumati in occasione delle norme che regolano la produzione, propaganda, commercializzazione e condizionamento dei vini, alcool, e prodotti vinosi, nonché per i reati a questi connessi e/o comunque collegati. La Società potrà porre in essere operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi anche a non soci per meglio realizzare la sua funzione sociale che resta preminente.
ATTIVITA' STRUMENTALI
Nel perseguimento degli scopi sociali la Società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare e finanziaria utili o attinenti alla realizzazione degli scopi sociali, nonché, fra l’altro e solo a titolo esemplificativo e non limitativo, dovendosi intendere compreso nell’oggetto ogni atto avente l’enunciato carattere strumentale:
  • assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
  • dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
  • concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma, anche a favore di terzi. Resta rigorosamente esclusa l’attività vietata dall’art. 3 del D.Lgs. 14/12/1992 n° 481, salva - in quanto sia effettuata in funzione dell’oggetto sociale e nel rispetto dei limiti e criteri fissati dal C.I.C.R. - la raccolta di risparmio presso i propri soci, così come previsto dal successivo art. 36.
    A tal fine la Cooperativa proponendosi di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, anche infruttiferi, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, il tutto a norma dell’art. 12 Legge 17 febbraio 1971 n. 127 e successive modificazioni.
La Società potrà promuovere o aderire ad Unioni di categoria e a Confederazioni nazionali e territoriali del movimento cooperativo.

^top

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 6 - PRODUTTORI CHE HANNO DIRITTO DI DIVENTARE SOCI
Il numero dei produttori agricoli è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Trattasi di produttori agricoli:
  • Singoli (se conduttori di Aziende agricole singole, entro le quali si esaurisce l’attività imprenditoriale e con le forme di conduzione possibili ai sensi della vigente normativa e del C.C.)
  • Organizzazioni di Produzione e Valorizzazione dei prodotti agricoli, costituite in forma societaria ai sensi della normativa vigente.
Per "Organizzazione di produzione" si intendono enti quali Società di persone, Società di capitale, Società Cooperative.
Per produttore agricolo si intende qualsiasi persona fisica o ente aderente ad una O.P. che conferisca a quest'ultima la produzione affinchè sia commercializzata in conformità della normativa.
Possono entrare a far parte della Società tutti i Produttori Agricoli di produzione dei prodotti di cui all'art. 4, che operano in Piemonte, per la valorizzazione dei prodotti medesimi.
Sono esclusi gli interdetti e gli inabilitati.
Possono inoltre aderire alla Società i produttori situati in altre regioni purchè la produzione commercializzabile dei produttori in territorio piemontese rappresenti il maggior valore della produzione commercializzabile della Società. Non possono in ogni caso far parte della società coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o che partecipino a società che si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI ADESIONE
Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente e contenente le seguenti informazioni:

1. per le persone fisiche:
  1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza, numero di Codice Fiscale e Partita Iva;
  2. superficie totale dell’azienda agricola, superficie e dati catastali della coltivazione a vigneti;
  3. quantità prodotta e commercializzata nell’ultimo triennio e relativo ricavo;
  4. la parte della produzione per la quale sono già stati conclusi contratti di vendita ovvero opzioni, e destinata alla commercializzazione dei prodotti di cui all’art. 4;
  5. nel caso in cui il richiedente sia produttore anche dei prodotti trasformati di cui all’art. 4, le modalità in cui avviene la trasformazione: se direttamente e/o con attrezzature di terzi, se mediante forme societarie o associative con terzi;
  6. la dichiarazione di conoscere lo Statuto e l’atto costitutivo e di accettarli, impegnandosi a rispettare le norme, i programmi ed i contratti, nonché le altre deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della Società;
  7. l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere
2. per le persone giuridiche:

oltre alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere b - c - d - e - f - g, la domanda di adesione deve indicare:
la denominazione, la sede legale, la qualifica e le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
  1. copia autenticata dello Statuto vigente e dell’atto costitutivo della persona giuridica richiedente;
  2. copia autenticata della delibera di adesione assunta dal competente organo;
  3. l’elenco dei soci produttori corredato per ognuno dalle indicazioni previste al punto 1 lettere a - b - c.
Le domande di adesione debbono essere tenute per 30 giorni presso la sede della Società, consentendone la visione da parte dei produttori soci. Questi possono presentare entro il trentesimo giorno al Presidente della Società opposizione all’accoglimento della domanda di adesione sulla base di uno dei seguenti motivi:
  1. mancanza di requisiti da parte del richiedente per avere diritto all’adesione;
  2. non veridicità dei dati contenuti nella domanda;
  3. adesione del richiedente ad altra Società o Associazione del medesimo settore ed operante nello stesso territorio;
  4. adesione del richiedente a cooperativa ad altra forma associativa aderente alla Società medesima o ad altra Associazione del medesimo settore ed operante sul medesimo territorio;
  5. svolgimento da parte del richiedente di attività contrastanti con le finalità e concorrenti con le funzioni della Società.
Le eventuali contestazioni sono portate a conoscenza dell’interessato che può entro 15 giorni presentare controdeduzioni e documentazione, in difetto di che, la domanda non può essere accolta.
Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dandone comunicazione all’interessato entro 30 giorni dalla deliberazione e procedendo alla sua iscrizione a libro soci.
Qualora la domanda non fosse accolta, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI
I soci hanno verso la Società i seguenti obblighi:
  1. di rispettare le seguenti norme circa l’immissione sul mercato della loro produzione:
    1. effettuare l’immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti di cui al precedente articolo 4, secondo le norme di conferimento e d’immissione su mercato stabilite e controllate dalla Società;
    2. ovvero, far effettuare dalla Società l’immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti di cui al precedente articolo 4, a loro nome e per loro conto, oppure a loro nome e per conto della Società. La Società può tuttavia autorizzare i propri aderenti ad effettuare l’immissione sul mercato di una parte della produzione, conformemente al punto a);
    3. tale obbligo non si applica alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita ovvero concesso opzioni prima della loro adesione alla Società, a condizione che la Società stessa sia stata informata nel momento dell’adesione della portata e della durata degli obblighi contratti;
  2. di sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli della Società di cui all’art. 5 paragrafo 1);
  3. di partecipare alle iniziative promosse dalla Società;
  4. di non aderire ad altra Organizzazione, Associazione, Cooperativa o Unione del medesimo settore ed operante sul medesimo territorio; ciascun socio non può far parte di altre Associazioni del medesimo settore nello stesso territorio e di Cooperative, o di altre forme associative aderenti alla società stessa o ad altre forme associative del medesimo settore nello stesso territorio;
  5. di non agire in contrasto con gli interessi della Società;
  6. di rispettare le delibere degli Organi Sociali e ad osservare tutte le norme del presente Statuto;
  7. di comunicare tempestivamente alla Società ogni modifica significativa intervenuta circa l’azienda agricola di cui sono conduttori e circa la produzione per la quale aderiscono alla Società.
    Le persone giuridiche debbono comunicare ogni variazione del proprio Statuto o della sede sociale.
L’aspirante Socio, contestualmente alla domanda, verserà, oltre l’importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo, nella misura da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Le eventuali somme versate per sovrapprezzo non saranno rimborsabili in ogni caso di interruzione del rapporto sociale e verranno accantonate in apposito fondo.
In caso di mancato accoglimento della domanda la Società restituirà entro 30 giorni gli importi riscossi. Il Socio è inoltre tenuto a corrispondere alla Società contributi ordinari e/o straordinari, nelle misure determinate dall’Assemblea dei Soci, per il concorso alle spese di gestione e/o in conseguenza dell’applicazione di norme comunitarie o nazionali.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
  1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
ARTICOLO 10 - RECESSO
Il recesso è consentito al socio in ogni tempo.
Tuttavia chi intende recedere deve dare avviso scritto almeno 12 mesi prima del recesso per raccomandata r.r. al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
II recesso ha effetto alla fine dell’esercizio successivo alla scadenza del termine di preavviso, salvo che l'organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida di far decorrere l'effetto del recesso dalla data in cui viene comunicato il provvedimento che accoglie la domanda.
Restano impregiudicati gli obblighi assunti dal recedente verso la Società e dalla Società verso terzi a nome e/o per conto del recedente. La cancellazione del Socio dal libro Soci deve essere fatta alla data in cui ha effetto il recesso.
E’ consentito il recesso del Socio, anche prima della scadenza dell’obbligo assunto quando vengono meno i requisiti necessari per l’appartenenza alla Società. Nel caso in cui il socio singolo entri a far parte di una cooperativa, dovrà darne tempestivamente comunicazione scritta alla Società.
Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE
Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può decidere l’esclusione del socio, dandone comunicazione motivata per iscritto all’interessato entro 30 giorni, nei seguenti casi in cui il socio:
  1. non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della Società oppure abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. rechi danno morale o materiale alla Società;
  3. non corrisponda per due annualità consecutive i contributi di cui all’art. 8;
  4. abbia interessi in contrasto con quelli della Società;
  5. senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso la Società;
  6. venga dichiarato fallito o in liquidazione coatta amministrativa o interdetto.
Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dal Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione. L’esclusione lascia impregiudicati gli obblighi assunti dall’escluso nei confronti della Società.

ARTICOLO 12 - CAUSA DI MORTE
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei titoli per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio estinto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 7.
In caso di esito negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.

ARTICOLO 13 - RIMBORSO DELLE QUOTE
La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, ha luogo sulla base del bilancio d’esercizio sociale alla chiusura del quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura, però, mai superiore all’importo effettivamente versato a titolo di capitale sociale, eventualmente rivalutato.
Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all’approvazione del predetto bilancio.
La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.
Le quote per le quali non verrà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria. Il socio receduto o escluso risponde per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DELLE QUOTE
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, senza apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 15 - SANZIONI
In caso di inadempienza da parte di un socio degli obblighi previsti dal presente Statuto nonché da deliberazioni e regolamenti interni, il Consiglio di Amministrazione può applicare nei confronti dell’inadempiente sanzioni pecuniarie.
E’ fatto salvo il diritto di rivalsa da parte della Società per i danni subiti.
Il socio entro 15 giorni dalla notifica della sanzione decisa nei suoi confronti, può fare ricorso al Collegio Arbitrale.
La decisione di quest’ultimo vincola la Società e il Socio.

^top

TITOLO III - GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 16 - ELENCO DEGLI ORGANI
Gli organi della società sono:
  • l’Assemblea Generale dei Soci;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio Sindacale, se nominato.
ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; tale termine è prorogabile fino a centottanta giorni dall’Organo Amministrativo qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in sua assenza, nella nota integrativa al bilancio.
Può inoltre, nel corso dell’esercizio sociale, essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo e comunque entro e non oltre 60 giorni da quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i Soci, oppure dal Collegio Sindacale se nominato.

ARTICOLO 18 - SOCI COMPONENTI LE ASSEMBLEE
Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono costituite dai soci persone fisiche e dai mandatari di persone giuridiche socie, in regola con il versamento delle quote ed il pagamento dei contributi, iscritti a libro Soci da almeno tre mesi.
Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio che non sia amministratore né Sindaco o dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta.
Per ciascun socio persona giuridica intervengono in assemblea i delegati, a ciascuno dei quali compete un voto. Il numero dei delegati è proporzionato al numero dei soci della persona giuridica socia, in misura però mai superiore a cinque, ed è determinato come segue:
  • un delegato da 1 a 25 soci
  • due delegati da 26 a 50 soci
  • tre delegati da 51 a 100 soci
  • quattro delegati da 101 a 150 soci
  • cinque delegati oltre 151 soci
Quando siano state svolte le assemblee parziali previste e disciplinate dal successivo articolo 21, le assemblee di cui al 1° comma saranno costituite dai delegati eletti nelle assemblee parziali, che devono intervenire personalmente. I delegati sono nominati in proporzione al numero dei soci facenti capo al limite territoriale interessato all’assemblea parziale, nella misura stabilita al successivo articolo 21 e ciascun delegato ha un voto.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE
Le assemblee generali dei Soci sono convocate mediante avviso di convocazione, firmato dal Presidente della Società, da inviarsi a ciascun socio tramite lettera semplice, ovvero da pubblicarsi su un quotidiano di larga diffusione a livello regionale, ovvero, se esistente, sul giornale della Società.
La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria deve avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno.
Nell’avviso suddetto dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
In aggiunta a quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare di volta in volta altri mezzi di comunicazione onde portare l’avviso di convocazione dell’assemblea a conoscenza del maggior numero possibile di soci.
Nel caso si tengano assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 15 giorni prima dell’Assemblea generale.
La convocazione sarà fatta con lo stesso sistema adottato per le Assemblee generali, limitatamente al territorio interessato all’assemblea parziale.

ARTICOLO 20 - VALIDITA' ASSEMBLEE
L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno 1/2 (la metà) dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
Le votazioni si svolgono normalmente con il sistema della alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall’Assemblea di volta in volta.
Per deliberare lo scioglimento della Società, il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione oppure il trasferimento della sede sociale all’estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione occorre almeno la maggioranza di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. In caso di assemblee parziali il riferimento è fatto al numero dei soci chiamati a costituirle.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEE PARZIALI
Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l’Assemblea dei Soci sia preceduta da Assemblee separate (o parziali).
Il Consiglio di Amministrazione, in ricorrenza dei presupposti del citato articolo 2540 C.C., deve comunque deliberare le assemblee parziali quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei soci.
Le Assemblee parziali sono convocate con le forme prescritte nell’articolo 19 e sono presiedute dal Presidente della Società o da un suo delegato. Esse eleggono tra i Soci, con il sistema proporzionale, un delegato per ogni 25 voti dei soci intervenuti di persona o per delega. Se il numero dei voti non è esatto multiplo di 25 ed il resto supera i 12 viene eletto un delegato anche per questo. Le società Cooperative, i loro Consorzi e gli altri Organismi che partecipano alla Società eleggono, con propria assemblea, i propri delegati nelle proporzioni stabilite dal precedente articolo 18.
I delegati devono essere soci e non possono assumere delega di altro associato.
Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

ARTICOLO 22 - COMPETENZE ASSEMBLEE
E' di competenza:
1. dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in sede ordinaria:
  1. approvare il bilancio d’esercizio, i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
  2. nominare il Consiglio di Amministrazione e l’eventuale Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, stabilendone gli eventuali emolumenti;
  3. deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità della Società;
  4. deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi dei soci e di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
  5. determinare contributi annuali e/o straordinari, occorrenti per il funzionamento della Società e/o in applicazione di eventuali normative comunitarie o nazionali che dovessero prevedere interventi a carico dei soci;
  6. approvare i Regolamenti interni della Società;
2. dell’Assemblea generale dei Soci, in sede straordinaria:
  1. deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
  2. deliberare sulla eventuale fusione con altri organismi o società e sul trasferimento della sede sociale;
  3. deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  4. deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.
3. delle Assemblee parziali:
  1. eleggere i delegati all’Assemblea generale;
  2. discutere qualunque argomento posto all’ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 15 (quindici) e non più di 30 (trenta) membri eletti dall’Assemblea che ne determina il numero.
Possono essere nominati dall’Assemblea alla carica di amministratore nella misura massima di numero tre componenti, persone nominate dallo stato o da altri enti pubblici.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque scelto tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
II Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vice Presidenti scegliendoli fra i suoi membri.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.
I membri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, solo atti di ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano che lo sostituisce, oppure quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. II Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici territoriali interessati alla produzione. Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Ad esso competono i poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari ordinari e straordinari compresi nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea.
In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, è di competenza del Consiglio di Amministrazione:
  1. eleggere il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri;
  2. provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all’Assemblea dei soci;
  3. deliberare la convocazione dell’Assemblea e curare l’esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
  4. deliberare la convocazione delle Assemblee parziali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
  5. deliberare sulle domande di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
  6. assumere, sospendere o rimuovere il Direttore, fissandone i poteri e le procure;
  7. assumere, sospendere o rimuovere i Dirigenti, fissandone i poteri;
  8. predisporre i bilanci d’esercizio, i bilanci preventivi, i rendiconti e le relazioni annuali da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  9. nominare, eventualmente, il comitato esecutivo, stabilendone i relativi poteri;
  10. deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;
  11. deliberare sull’applicazione di sanzioni a carico dei Soci;
  12. deliberare su acquisti e vendite di beni immobili, macchinari e diritti reali immobiliari e beni mobili in genere;
  13. deliberare sulla costituzione di società e/o acquisizione di partecipazioni in società, sulla cessione di titoli azionari o quote di partecipazione;
  14. istituire apposite sezioni speciali per una più appropriata gestione e organizzazione inerente i prodotti di cui all’art. 4;
  15. istituire apposite Commissioni Tecniche a carattere consultivo.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri e/o al Comitato Esecutivo, provvedendo come stabilito al precedente punto i).
Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. I Consiglieri non hanno, in quanto tali, diritto a compenso, salvo diversa determinazione dell’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 25 - VALIDITA' RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente anziano, con lettera semplice recante l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data della riunione ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, se nominato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma oppure per telefax o per e-mail almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio. La richiesta per essere valida deve contenere l’ordine del giorno e la data della convocazione ed essere comunicata con lettera raccomandata al Presidente della Società.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
La presenza alle riunioni di consiglio mediante mezzi di telecomunicazione è ammessa.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Direttore della Società partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario.

ARTICOLO 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri ad egli attribuiti spettano di diritto al Vice Presidente più anziano.
Nell’assenza di questo, ad un altro Vice Presidente, se nominato.
Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte al o ai Vice Presidenti o ad un membro del Consiglio. Egli potrà, fra l’altro, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.
Al Presidente ed, eventualmente, ai Vice Presidenti potrà essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi dall’Assemblea. Agli stessi soggetti spetta la rappresentanza passiva.

ARTICOLO 27 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, è costituito da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non componenti l’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
La loro eventuale retribuzione annuale deve essere determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il Collegio Sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I sindaci, esercitando anche il controllo contabile, devono anche:
  • verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  • verificare che il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  • esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
ARTICOLO 28 - CLAUSOLA ARBITRALE
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
  1. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
  2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le deliberazioni di esclusione da socio;
  3. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.
L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 29 - ARBITRI E PROCEDIMENTO
Gli arbitri sono in numero di:
  1. uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00).
    Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
  2. tre, per le altre controversie.
Gli arbitri sono scelti e nominati dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte o dal Direttore Generale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della società.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.
Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.
Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

ARTICOLO 30 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

^top

TITOLO IV - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - REGOLAMENTI

ARTICOLO 31 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Società è costituito:
  • dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta euro); né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
  • dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei Soci defunti;
  • da eventuali riserve straordinarie o facoltative;
  • da qualunque liberalità venga fatta a favore della Società.
ARTICOLO 32 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 33 - BILANCIO ANNUALE
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
  1. non meno del 30% ai fondi di riserva ordinaria;
  2. una quota ai fondi mutualistici per la formazione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge e che oggi è del 3%, come risulta dal comma 4 dell’art. 11 della legge 31/01/1992 n° 59;
  3. una parte alla rivalutazione delle quote nella misura e con le modalità indicate dall’art. 7 della Legge 31/01/1992 n° 59;
  4. un dividendo ai soci in misura non superiore al limite consentito dalle leggi vigenti, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
  5. una percentuale determinata dall’assemblea per la costituzione di eventuali riserve facoltative;
  6. una percentuale determinata dall’assemblea per la costituzione di eventuali fondi per la copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri;
  7. il residuo ai fini mutualistici.
L’Assemblea può determinare la destinazione dell’intero utile d’esercizio alla riserva legale, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto b).
E’ vietato ripartire le riserve tra i soci sia durante la vita sociale, sia in occasione dello scioglimento della cooperativa.

ARTICOLO 34 - RISTORNI
Qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, la decisione dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:
  • erogazione diretta;
  • aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;
  • emissione di strumenti finanziari.
Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi con la Cooperativa e ciascun socio.

ARTICOLO 35 - PROGRAMMI OPERATIVI E FONDI D'ESERCIZIO
Può essere costituito (o, nel caso in cui una specifica normativa in materia di O.P. lo preveda, è costituito) un fondo d’esercizio alimentato con i contributi finanziari dei soci cooperatori calcolati in base a quanto previsto dalla normativa medesima.
Tale fondo può essere alimentato, altresì dall’aiuto finanziario comunitario d’entità quantificata in base alla normativa. Scopo del fondo è il finanziamento di un programma operativo - nei casi previsti dalla normativa - da presentare alle competenti autorità nonché il finanziamento di eventuali ritiri dei prodotti dal mercato alle condizioni previste dalla normativa.
Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo saranno definite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 36 - PRESTITI DEI SOCI
L'Assemblea, in conformità alla normativa vigente, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

ARTICOLO 37 - REGOLAMENTI INTERNI
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 38 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In qualunque caso di scioglimento della Società, l’Assemblea con la maggioranza stabilita nell’art. 20 nominerà uno o più Liquidatori, preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.
L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

^top

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39 - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE
Si riepilogano i requisiti della mutualità prevalente che la cooperativa ha previsto nello statuto e che devono essere di fatto osservati:
  1. il divieto di distribuire i dividendi in deroga all’articolo 2514, comma 1, lettera a) del codice civile
  2. il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari dei soci cooperatori in deroga all’articolo 2514, comma 1, lettera b) del codice civile
  3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci ai sensi dell’articolo 2514, comma 1, lettera c) del codice civile
  4. l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio netto residuo ai sensi dell’articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile
I principi in materia di remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 40 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

^top

 « Indietro