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STATUTO SOCIALE |
Indice
TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA SOCIETA' ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E' costituita una Società Cooperativa Agricola tra Produttori Vitivinicoli e Vivaisti Piemontesi denominata "VIGNAIOLI PIEMONTESI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" siglabile "VIGNAIOLI PIEMONTESI SOC.COOP.AGR." o "VIGNAIOLI PIEMONTESI S.C.A." ARTICOLO 2 - SEDE La società ha la sede nel Comune di Asti. L'organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie dovunque sia ritenuto utile, purché sul territorio Italiano ARTICOLO 3 - DURATA La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare, a norma di legge. ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO La Società svolge la sua attività su tutta l’area territoriale ed amministrativa della Regione Piemonte e delle regioni limitrofe. La Società non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto dei principi della mutualità. Essa esercita, nell’espletamento dei propri fini istituzionali, le attività di cui all’art. 2135 del codice civile, potrà svolgere la propria attività anche con terzi ed in particolare si propone di operare, quale organizzazione di produttori agricoli (O.P.), nel settore dei prodotti vitivinicoli disciplinati dal Reg. CE n. 1493/99 e dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e delle barbatelle innestate, in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale. In particolare, in applicazione di quanto previsto dalla legge 20/10/1998 n. 674, dalla L.R. n. 27/80, per quanto ancora applicabili, nonché da eventuale altra specifica normativa in materia di O.P. per i settori di cui trattasi. La Società si propone di ovviare, attraverso l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione del settore vitivinicolo e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola. In particolare, si propone:
ATTIVITA' PRINCIPALE Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Società:
Nel perseguimento degli scopi sociali la Società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare e finanziaria utili o attinenti alla realizzazione degli scopi sociali, nonché, fra l’altro e solo a titolo esemplificativo e non limitativo, dovendosi intendere compreso nell’oggetto ogni atto avente l’enunciato carattere strumentale:
^top TITOLO II - SOCI ARTICOLO 6 - PRODUTTORI CHE HANNO DIRITTO DI DIVENTARE SOCI Il numero dei produttori agricoli è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Trattasi di produttori agricoli:
Per produttore agricolo si intende qualsiasi persona fisica o ente aderente ad una O.P. che conferisca a quest'ultima la produzione affinchè sia commercializzata in conformità della normativa. Possono entrare a far parte della Società tutti i Produttori Agricoli di produzione dei prodotti di cui all'art. 4, che operano in Piemonte, per la valorizzazione dei prodotti medesimi. Sono esclusi gli interdetti e gli inabilitati. Possono inoltre aderire alla Società i produttori situati in altre regioni purchè la produzione commercializzabile dei produttori in territorio piemontese rappresenti il maggior valore della produzione commercializzabile della Società. Non possono in ogni caso far parte della società coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o che partecipino a società che si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. ARTICOLO 7 - DOMANDA DI ADESIONE Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente e contenente le seguenti informazioni: 1. per le persone fisiche:
oltre alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere b - c - d - e - f - g, la domanda di adesione deve indicare: la denominazione, la sede legale, la qualifica e le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dandone comunicazione all’interessato entro 30 giorni dalla deliberazione e procedendo alla sua iscrizione a libro soci. Qualora la domanda non fosse accolta, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI SOCI I soci hanno verso la Società i seguenti obblighi:
Le eventuali somme versate per sovrapprezzo non saranno rimborsabili in ogni caso di interruzione del rapporto sociale e verranno accantonate in apposito fondo. In caso di mancato accoglimento della domanda la Società restituirà entro 30 giorni gli importi riscossi. Il Socio è inoltre tenuto a corrispondere alla Società contributi ordinari e/o straordinari, nelle misure determinate dall’Assemblea dei Soci, per il concorso alle spese di gestione e/o in conseguenza dell’applicazione di norme comunitarie o nazionali. ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO La qualità di socio si perde:
Il recesso è consentito al socio in ogni tempo. Tuttavia chi intende recedere deve dare avviso scritto almeno 12 mesi prima del recesso per raccomandata r.r. al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. II recesso ha effetto alla fine dell’esercizio successivo alla scadenza del termine di preavviso, salvo che l'organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida di far decorrere l'effetto del recesso dalla data in cui viene comunicato il provvedimento che accoglie la domanda. Restano impregiudicati gli obblighi assunti dal recedente verso la Società e dalla Società verso terzi a nome e/o per conto del recedente. La cancellazione del Socio dal libro Soci deve essere fatta alla data in cui ha effetto il recesso. E’ consentito il recesso del Socio, anche prima della scadenza dell’obbligo assunto quando vengono meno i requisiti necessari per l’appartenenza alla Società. Nel caso in cui il socio singolo entri a far parte di una cooperativa, dovrà darne tempestivamente comunicazione scritta alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale. ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può decidere l’esclusione del socio, dandone comunicazione motivata per iscritto all’interessato entro 30 giorni, nei seguenti casi in cui il socio:
ARTICOLO 12 - CAUSA DI MORTE In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei titoli per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio estinto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 7. In caso di esito negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13. ARTICOLO 13 - RIMBORSO DELLE QUOTE La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, ha luogo sulla base del bilancio d’esercizio sociale alla chiusura del quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura, però, mai superiore all’importo effettivamente versato a titolo di capitale sociale, eventualmente rivalutato. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all’approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le quali non verrà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria. Il socio receduto o escluso risponde per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto. ARTICOLO 14 - CESSIONE DELLE QUOTE Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, senza apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. ARTICOLO 15 - SANZIONI In caso di inadempienza da parte di un socio degli obblighi previsti dal presente Statuto nonché da deliberazioni e regolamenti interni, il Consiglio di Amministrazione può applicare nei confronti dell’inadempiente sanzioni pecuniarie. E’ fatto salvo il diritto di rivalsa da parte della Società per i danni subiti. Il socio entro 15 giorni dalla notifica della sanzione decisa nei suoi confronti, può fare ricorso al Collegio Arbitrale. La decisione di quest’ultimo vincola la Società e il Socio. ^top TITOLO III - GLI ORGANI DELLA SOCIETA' ARTICOLO 16 - ELENCO DEGLI ORGANI Gli organi della società sono:
L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; tale termine è prorogabile fino a centottanta giorni dall’Organo Amministrativo qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in sua assenza, nella nota integrativa al bilancio. Può inoltre, nel corso dell’esercizio sociale, essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo e comunque entro e non oltre 60 giorni da quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i Soci, oppure dal Collegio Sindacale se nominato. ARTICOLO 18 - SOCI COMPONENTI LE ASSEMBLEE Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono costituite dai soci persone fisiche e dai mandatari di persone giuridiche socie, in regola con il versamento delle quote ed il pagamento dei contributi, iscritti a libro Soci da almeno tre mesi. Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio che non sia amministratore né Sindaco o dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta. Per ciascun socio persona giuridica intervengono in assemblea i delegati, a ciascuno dei quali compete un voto. Il numero dei delegati è proporzionato al numero dei soci della persona giuridica socia, in misura però mai superiore a cinque, ed è determinato come segue:
ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE Le assemblee generali dei Soci sono convocate mediante avviso di convocazione, firmato dal Presidente della Società, da inviarsi a ciascun socio tramite lettera semplice, ovvero da pubblicarsi su un quotidiano di larga diffusione a livello regionale, ovvero, se esistente, sul giornale della Società. La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria deve avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno. Nell’avviso suddetto dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In aggiunta a quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare di volta in volta altri mezzi di comunicazione onde portare l’avviso di convocazione dell’assemblea a conoscenza del maggior numero possibile di soci. Nel caso si tengano assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 15 giorni prima dell’Assemblea generale. La convocazione sarà fatta con lo stesso sistema adottato per le Assemblee generali, limitatamente al territorio interessato all’assemblea parziale. ARTICOLO 20 - VALIDITA' ASSEMBLEE L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno 1/2 (la metà) dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Le votazioni si svolgono normalmente con il sistema della alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall’Assemblea di volta in volta. Per deliberare lo scioglimento della Società, il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione oppure il trasferimento della sede sociale all’estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione occorre almeno la maggioranza di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. In caso di assemblee parziali il riferimento è fatto al numero dei soci chiamati a costituirle. ARTICOLO 21 - ASSEMBLEE PARZIALI Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l’Assemblea dei Soci sia preceduta da Assemblee separate (o parziali). Il Consiglio di Amministrazione, in ricorrenza dei presupposti del citato articolo 2540 C.C., deve comunque deliberare le assemblee parziali quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei soci. Le Assemblee parziali sono convocate con le forme prescritte nell’articolo 19 e sono presiedute dal Presidente della Società o da un suo delegato. Esse eleggono tra i Soci, con il sistema proporzionale, un delegato per ogni 25 voti dei soci intervenuti di persona o per delega. Se il numero dei voti non è esatto multiplo di 25 ed il resto supera i 12 viene eletto un delegato anche per questo. Le società Cooperative, i loro Consorzi e gli altri Organismi che partecipano alla Società eleggono, con propria assemblea, i propri delegati nelle proporzioni stabilite dal precedente articolo 18. I delegati devono essere soci e non possono assumere delega di altro associato. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate. ARTICOLO 22 - COMPETENZE ASSEMBLEE E' di competenza: 1. dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in sede ordinaria:
Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 15 (quindici) e non più di 30 (trenta) membri eletti dall’Assemblea che ne determina il numero. Possono essere nominati dall’Assemblea alla carica di amministratore nella misura massima di numero tre componenti, persone nominate dallo stato o da altri enti pubblici. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque scelto tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. II Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e uno o più Vice Presidenti scegliendoli fra i suoi membri. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, solo atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano che lo sostituisce, oppure quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. II Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone designate dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici territoriali interessati alla produzione. Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione. ARTICOLO 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Ad esso competono i poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari ordinari e straordinari compresi nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, è di competenza del Consiglio di Amministrazione:
Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. I Consiglieri non hanno, in quanto tali, diritto a compenso, salvo diversa determinazione dell’Assemblea dei Soci. ARTICOLO 25 - VALIDITA' RIUNIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente anziano, con lettera semplice recante l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data della riunione ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, se nominato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma oppure per telefax o per e-mail almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio. La richiesta per essere valida deve contenere l’ordine del giorno e la data della convocazione ed essere comunicata con lettera raccomandata al Presidente della Società. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. La presenza alle riunioni di consiglio mediante mezzi di telecomunicazione è ammessa. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore della Società partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di Segretario. ARTICOLO 26 - FIRMA E RAPPRESENTANZA La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri ad egli attribuiti spettano di diritto al Vice Presidente più anziano. Nell’assenza di questo, ad un altro Vice Presidente, se nominato. Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte al o ai Vice Presidenti o ad un membro del Consiglio. Egli potrà, fra l’altro, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione. Al Presidente ed, eventualmente, ai Vice Presidenti potrà essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi dall’Assemblea. Agli stessi soggetti spetta la rappresentanza passiva. ARTICOLO 27 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, è costituito da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non componenti l’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La loro eventuale retribuzione annuale deve essere determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio Sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I sindaci, esercitando anche il controllo contabile, devono anche:
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
ARTICOLO 29 - ARBITRI E PROCEDIMENTO Gli arbitri sono in numero di:
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura. ARTICOLO 30 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale. ^top TITOLO IV - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - REGOLAMENTI ARTICOLO 31 - PATRIMONIO Il patrimonio della Società è costituito:
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ARTICOLO 33 - BILANCIO ANNUALE Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
E’ vietato ripartire le riserve tra i soci sia durante la vita sociale, sia in occasione dello scioglimento della cooperativa. ARTICOLO 34 - RISTORNI Qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, la decisione dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi con la Cooperativa e ciascun socio. ARTICOLO 35 - PROGRAMMI OPERATIVI E FONDI D'ESERCIZIO Può essere costituito (o, nel caso in cui una specifica normativa in materia di O.P. lo preveda, è costituito) un fondo d’esercizio alimentato con i contributi finanziari dei soci cooperatori calcolati in base a quanto previsto dalla normativa medesima. Tale fondo può essere alimentato, altresì dall’aiuto finanziario comunitario d’entità quantificata in base alla normativa. Scopo del fondo è il finanziamento di un programma operativo - nei casi previsti dalla normativa - da presentare alle competenti autorità nonché il finanziamento di eventuali ritiri dei prodotti dal mercato alle condizioni previste dalla normativa. Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo saranno definite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall’Assemblea dei Soci. ARTICOLO 36 - PRESTITI DEI SOCI L'Assemblea, in conformità alla normativa vigente, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme. ARTICOLO 37 - REGOLAMENTI INTERNI Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. ARTICOLO 38 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In qualunque caso di scioglimento della Società, l’Assemblea con la maggioranza stabilita nell’art. 20 nominerà uno o più Liquidatori, preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri. L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
^top TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 39 - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE Si riepilogano i requisiti della mutualità prevalente che la cooperativa ha previsto nello statuto e che devono essere di fatto osservati:
ARTICOLO 40 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni. ^top |
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