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Piano Transizione 5.0: tutto quello che occorre sapere

Il piano Transizione 5.0 istituito con l’articolo 38 del dl 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si pone l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese in digitalizzazione, transizione energetica e formazione del personale.

Il credito d’imposta Transizione 5.0, con aliquote e massimali potenziati rispetto al 4.0, è caratterizzato da un’elevata complessità, sotto il profilo dei requisiti tecnici di accesso e di gestione della procedura. Sotto il profilo dei requisiti tecnici, l’ammissibilità dei progetti di innovazione dipende dall’ottenimento di un risparmio energetico minimo. La riduzione dei consumi energetici deve essere conseguita tramite gli investimenti in beni 4.0 e deve essere misurabile o stimabile a livello di struttura produttiva con risparmio minimo del 3% o a livello di processo produttivo interessato dalla riduzione
dei consumi energetici con risparmio minimo del 5%.

Il decreto interministeriale adottato il 24 luglio 2024 reca le modalità attuative del Piano Transizione 5.0. La circolare operativa Gse-Mimit “Transizione 5.0” del 16 agosto 2024 fornisce chiarimenti tecnici necessari ai fini della corretta applicazione dell’agevolazione. Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025.

La procedura di accesso al credito d’imposta prevede tre fasi essenziali, gestite attraverso la piattaforma informatica del Gse “Transizione 5.0” e caratterizzate da specifiche comunicazioni corredate con le richieste certificazioni, sotto forma di perizie asseverate (redatte sulla base degli appositi modelli resi disponibili sul sito del GSE), rilasciate da un valutatore indipendente.

1) Secondo quanto disposto all’art. 12 del DM “Transizione 5.0”, l’impresa beneficiaria deve trasmettere una comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d’imposta corredata dalla certificazione tecnica “ex ante” che attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni.

2) Trasmissione della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione, entro 30 giorni dalla ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione del credito, per il mantenimento della stessa, l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 e degli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

3) Trasmissione della comunicazione di completamento degli investimenti al seguito del completamento del progetto di innovazione e comunque tassativamente entro il 28 febbraio 2026 con completamento del progetto di innovazione entro il 31 dicembre 2025, corredata in particolare dalla certificazione energetica ex post che attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e dall’attestazione di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.

Oltre alla documentazione richiesta per l’accesso al beneficio, sono previsti ulteriori adempimenti documentali, come la dicitura in fattura e la certificazione della documentazione contabile.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024. Qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta, nei suddetti documenti deve essere altresì indicato il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica del GSE, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX (circ. MIMIT – GSE 16.8.2024 n. 25877, § 6.1 e 7.1). L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

L’impresa decade totalmente o parzialmente dall’agevolazione, tra l’altro, anche nelle seguenti fattispecie:

  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi
    energetici conseguito.
  • Mancata entrata in esercizio dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, entro un anno dalla data di completamento del progetto di investimento.

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