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Bilanci in forma abbreviata: aumentate le soglie per la redazione

Con l’emanazione del decreto legislativo 125 del 6 settembre 2024 sono state attuate le disposizioni legislative regolamentari e amministrative della direttiva 2775/23 in vigore dal 24/12/2023 che, come anticipato nella nostra circolare n. 10 del 25/01/2024 “novità
contabili e fiscali”, gli stati membri devono mettere in vigore entro il 24/12/2024.

Il decreto rivede i criteri dimensionali, relativi ai totali degli attivi dello stato patrimoniale e dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni al fine di tenere conto dell’inflazione cumulata che, per la direttiva, dal 2013 al 2023 si è attestata al 24,3 per cento.

I limiti relativi ai bilanci in forma abbreviata (articolo 2435-bis del c.c.) per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati sono ora i seguenti: totale attivo dello stato patrimoniale 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000) e totale ricavi 11.000.000 euro (in precedenza 8.800.000). Questi limiti non devono essere superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi. Per le microimprese (articolo 2435-ter del c.c.) il totale dell’attivo è ora 220.000 euro (in precedenza 175.000) e quello dei ricavi 440.000 euro (in precedenza 350.000), sempre se non superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi.

In tutte le situazioni citate resta immutato il numero dei dipendenti, rispettivamente 50 (abbreviato), 5 (micro) e 250 (consolidato) e la regola che prevede di non superare due dei citati limiti riferiti a attivi, ricavi e dipendenti.

Le disposizioni si applicano per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

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