Siamo nel pieno della stagione di chiusura dei bilanci 2024, ed è il momento giusto per fare una verifica cruciale: i compensi degli amministratori sono stati correttamente deliberati?
L’articolo 2389 del Codice Civile stabilisce che:
Comma 1: “I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.”
Comma 3: per gli amministratori con incarichi speciali previsti dallo statuto, la determinazione del compenso spetta al consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del collegio sindacale.
La giurisprudenza è unanime: la delibera assembleare non è solo un requisito formale, ma condizione necessaria affinché il compenso:
sia legalmente spettante all’amministratore;
sia fiscalmente deducibile per la società.
In altre parole, senza una delibera valida, il compenso non solo può essere contestato, ma non è nemmeno deducibile ai fini fiscali.
Un ulteriore aspetto spesso sottovalutato riguarda la tempistica della deduzione fiscale. Secondo l’art. 95, comma 5 del TUIR, i compensi agli amministratori sono deducibili non nell’esercizio di competenza, ma in quello del pagamento effettivo.
✔ Verificare che i compensi indicati in bilancio siano supportati da una delibera assembleare o del CdA (a seconda dei casi).
✔ In caso di mancanza, provvedere alla regolarizzazione, prima dell’approvazione del bilancio.
✔ Tenere conto delle regole di cassa ai fini della deducibilità.
Potete fare riferimento agli Uffici della Vignaioli Piemontesi per ogni chiarimento in merito.