Al pari degli anni passati si ricorda lo sdoppiamento delle date quali termine di presentazione:
– 30 novembre per la DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA (d’ora in avanti non più il 15/11);
– 15 dicembre per la DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE dei vinificatori.
Su sistemapiemonte.it è disponibile anche la dichiarazione unica parziale per le rivendicazioni urgenti delle DO. Come da alcuni anni non sono più previsti gli F1 dei mosti e VNF acquistati/ceduti che vengono sostituiti da un semplice elenco dei fornitori; verranno quindi dichiarati i prodotti detenuti al 30 novembre ma non la quantità di prodotto movimentata nel corso della vendemmia (non essendoci quindi una comunicazione del vino potenziale finalizzata alla dichiarazione di produzione, diventa molto importante che il venditore comunichi per mezzo dei documenti di trasporto la quantità dell’uva fresca di origine dei mosti/vnf, in modo che il destinatario abbia la possibilità di rispettare la resa uva/vino prevista dai disciplinari). Gli F1 dell’uva esistono ancora ma solo più in forma telematica; gli F2 cartacei che i soci devono sottoscrivere esistono ancora ma in forma semplificata.
Da tenere in considerazione che per taluni prodotti occorre individuare correttamente la tipologia: ad esempio il 10% di supero del Moscato d’Asti docg (aromatico No varietale) andrà indicato come destinato a vino da supero DOP.
Predisposizione necessaria per cantine cooperative:
Le cooperative e le altre aziende aderenti al nostro servizio legislazione che necessitano di supporto in fase di compilazione della denuncia di produzione possono rivolgersi come di consueto alla Vignaioli Piemontesi, previo contatto con i nostri uffici.
Come compilare le dichiarazioni vino: tutte le indicazioni
Istruzioni dichiarazione di vendemmia e produzione