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DL Agricoltura: sospensione delle rate dei finanziamenti

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile aderire alla misura di sospensione delle rate dei finanziamenti: il DL Agricoltura (Decreto‐legge del 15 maggio 2024, n. 63) ha infatti introdotto specifiche misure di sostegno riguardanti – tra le altre – la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale dei finanziamenti.

In particolare, le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione (Proto0184-allegato autocertificazione), ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale.

La sospensione comporta lo slittamento della scadenza originaria del finanziamento, fermo restando il pagamento, per il periodo corrispondente a quello della sospensione, di rate di soli interessi calcolati al tasso applicato al contratto. Inoltre, è stato recentemente chiarito che la richiesta e l’eventuale approvazione di una domanda di moratoria nella restituzione di finanziamenti o mutui, come previsti dal Decreto Legge Agricoltura 2024, non comportano l’automatica segnalazione dell’imprenditore agricolo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia da parte degli istituti di credito, ma resta a sola discrezione dell’Istituto di credito erogante.

Oltre a ciò, è stato ulteriormente chiarito che la moratoria non darà luogo ad alcun onere a carico dei soggetti beneficiari. Lo prevede la Circolare n. 3/2024 ISMEA che autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia.

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