Lo sgravio riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquote, escluse le quote a carico dei lavoratori e premi INAIL.
L’INPS precisa che per fruire dell’esonero, in caso di una pluralità di attività, sia sufficiente che almeno una di essere rientri nei codici Ateco, di cui all’allegato. In tal caso lo sgravio varrà comunque per tutta la contribuzione afferente all’intera posizione contributiva dell’impresa.
Per accedere allo sgravio le aziende interessate devono presentare apposita domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione della circola INPS e quindi entro il 12 maggio, su specifico modulo reperibili sul “portale delle agevolazioni” del sito www.inps.it
Le aziende che a suo tempo hanno già provveduto al versamento dei contributi oggetto dell’esonero, se la domanda sarà accolta, potranno portare in compensazione le maggiori somme versate con la contribuzione futura, mentre i datori di lavoro che hanno sospeso i versamenti relativi al 1° semestre 2020 dovranno provvedere al versamento di quanto dovuto entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero. Fino ad allora nei confronti delle aziende che hanno sospeso i versamenti è comunque garantita la regolarità contributiva.
Vi consigliamo di contattare il vostro consulente del lavoro per predisporre e presentare la relativa domanda di sgravio dei contributi.
Per maggiori informazioni: flori@vignaioli.it