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Inps: nuovi incentivi per l’occupazione di giovani

L’Inps ha reso operativo l’incentivo occupazionale previsto per l’occupazione giovanile. L’incentivo riservato ai giovani riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano i cosiddetti Neet (not in education, employment or training) e cioè quei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non siano impegnati in un percorso di studi o di formazione e che risultino essere disoccupati. L’assunzione non deve derivare da un obbligo per il datore di lavoro. Qualora i giovani siano minorenni è necessario che sia assolto l’obbligo scolastico. I giovani devono inoltre essere necessariamente registrati al programma Garanzia Giovani. L’incentivo all’occupazione spetta qualora con il giovane lavoratore si intraprenda un rapporto di lavoro:

– a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi (anche a scopo di somministrazione);

– a tempo indeterminato (anche in questo caso nell’eventualità di somministrazione);

– di apprendistato professionalizzante.

La circolare fa inoltre un chiaro riferimento anche alla possibilità di incentivare i rapporti di lavoro intercorsi tra la cooperativa e il socio lavoratore. I rapporti di lavoro devono essere stati instaurati – o dovranno esserlo – nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo fruibile in 12 quote mensili a far data dal giorno di assunzione del lavoratore nella misura del:

– 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di € 4.030,00, nel caso di lavoro a tempo determinato;

– la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di € 8.060,00 su base annua nel caso di contratto a tempo indeterminato.

In caso di lavoro a tempo parziale l’agevolazione viene ridotta in maniera proporzionale all’orario di lavoro. In entrambi i casi il beneficio contributivo si intende per ciascun lavoratore assunto. Il suddetto esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

– dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– del contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c;

– del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.

La circolare precisa che non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, sebbene di natura obbligatoria:

– il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato – o comunque destinabile – in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;

– il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

L’esonero riguarda anche il contributo aggiuntivo Ivs dello 0,50% previsto dalla Legge 297/1982. Il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di euro 4.030,00 ovvero di euro 8.060,00, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Condizioni di spettanza del beneficio – il beneficio potrà essere concesso a condizione che siano rispettate le condizioni di regolarità che seguono:

adempimento degli obblighi contributivi;

osservanza delle norme di tutela delle condizioni di lavoro;

rispetto delle norme contenute nei ccnl;

non venga violato un diritto di precedenza;

rispetto dei de minimis; tale limite può essere superato (per i giovani di età tra i 16 e i 24 anni al momento della registrazione nel programma) solo qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Invece, per i giovani tra i 25 e i 29 anni (sempre al momento della registrazione nel programma), oltre al rispetto del de minimis, serve inoltre la sussistenza di ulteriori condizioni:

– non aver avuto un impiego regolarmente retribuito nei 6 mesi precedenti l’assunzione;

– non essere in possesso di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale;

– occupazione in settori o in professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo/donna oltre il 25%.

L’incentivo non è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economia o contributiva.

Adempimenti del datore di lavoro – Procedura di richiesta – preliminarmente è importante sottolineare che la fruizione del beneficio contributivo è subordinato all’effettiva disponibilità delle risorse. Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda di ammissione al beneficio direttamente all’INPS mediante l’applicazione DiResCo, disponibile sul sito www.inps.it, scaricare il modulo telematico denominato “OCC.GIOV.”, compilandolo con i dati sensibili del lavoratore e i dettagli relativi alla prestazione di lavoro per cui si procede all’assunzione. I moduli sono già disponibili dal 15 marzo. A seguito dell’invio della domanda, entro il giorno successivo, l’INPS – a seguito di verifica negli archivi di ANPAL dell’effettiva iscrizione del giovane al programma Garanzia Giovani – calcolerà l’importo dell’incentivo spettante, verificherà l’effettiva disponibilità e solo a quel punto comunicherà al datore di lavoro la prenotazione dell’incentivo; tale comunicazione avverrà esclusivamente in via telematica, direttamente all’interno del modulo OCC.GIOV. A quel punto, il datore di lavoro dovrà – entro 7 giorni – procedere all’assunzione del lavoratore, onde evitare di perdere il diritto alla fruizione del beneficio contributivo, assunzione che dovrà essere comunicata all’INPS entro 10 giorni dalla sua effettuazione. L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli) entro il 28 febbraio 2019.

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