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Registro vitivinicolo dematerializzato: alcuni chiarimenti sui prodotti

Avvicinandosi la data di entrata in vigore del Registro Unico di cantina dematerializzato, Vignaioli Piemontesi ha ritenuto di porre un quesito in merito alla tabella di decodifica presente nel documento S-MIP-MRGA-K3-15004, che alla voce 2.3 CLASSIFICAZIONE prevede:

codice M – Destinati alla trasformazione di prodotti diversi dall’allegato VII parte seconda del Reg n. 1308/2013, ovvero bevande spiritose;
codice P – Prodotti Vitivinicoli Aromatizzati – Reg UE 251/14

Puntuale è stata la risposta dell’ICQRF, secondo cui i prodotti sopramenzionati non devono essere indicati nel registro se confezionati. Pertanto nel caso di una azienda che manda del vino in conto lavoro per ottenere un prodotto aromatizzato e riceve tale prodotto confezionato nulla cambia rispetto al passato, in quanto non dovrà essere contabilizzato nel registro dematerializzato.

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