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Split payment: cosa cambia dal 1° luglio

Con il decreto attuativo in materia di scissione dei pagamenti ai fini IVA (dl 50 del 24 aprile 2017 conv. Legge del 21/06/2017 n. 96) è stato ampliato il perimetro applicativo dello split payment a decorrere dal 1° luglio 2017.

In particolare, oltre alle pubbliche amministrazioni, tra i soggetti interessati allo split payment ora rientrano le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Città metropolitane e dalle Unioni dei Comuni, dalle società da esse controllate e dalle società quotate nel listno Fitse Mib.

I fornitori dovranno aggiornare l’anagrafica dei propri clienti andando a verificare negli elenchi predisposti e pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze se tra i proprio cessionari/committenti esistono soggetti sottoposti al particolare regime. Si ricorda che l’emissione nei confronti dei clienti di cui all’art. 1, c. 2 legge 196/2009 (pubbliche amministrazioni) dovrà avvenire con modalità elettroniche. Questa forma di fatturazione non è richiesta obbligatoriamente nei confronti degli altri soggetti a split payment (quali società partecipate pubbliche o società quotate Ftse Mib).

Occorre distinguere i comportamenti per le fatture emesse fino al 30 giugno da quelle emesse dal 1° luglio 2017.  Nel caso in cui il cliente sia un cliente in split payment si potrebbero avere le seguenti situazioni:

fatture emesse prima del 1° luglio nei confronti di un cliente che prima di detta data era fuori dal meccanismo dello split payment. In questo caso il fornitore segue le regole ordinarie, annotando le fatture nel registro vendite o corrispettivi e facendo confluire l’imposta nella liquidazione IVA. Il cliente pagherà il corrispettivo e l’imposta.

fatture emesse dal 1° luglio in split payment. Il fornitore dovrà annotare le fatture nel registro IVA vendite o corrispettivi, ma non farà partecipare l’imposta con la liquidazione di periodo. Il cliente verserà l’imposta all’erario pagando al fornitore il solo corrispettivo.

Le casistiche più articolate riguardano i clienti in split payment, che potranno usufruire della moratoria per il versamento dell’IVA a seconda che rientrino nel regime dello split dal 1/1/2015 o dal 1/7/2017.

 

 

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