Questa norma ha prevista l’estensione, per il periodo di imposta 2023, della soglia di esenzione dei fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti sino a 3.000 euro a favore di coloro che hanno figli fiscalmente a carico.
La circolare chiarisce che:
– la condizione inerente al carico familiari deve essere rispettata alla data del 31/12/2023. Questo significa che se durante l’anno 2023 i figli perdono il requisito per rimanere a carico eventuali somme in precedenza trattate come esenti, dovranno essere nuovamente oggetto di conguaglio. Il lavoratore che ha perso il requisito per l’esenzione del fringe benefit fino a 3.000 euro rientrerà nella soglia di esenzione ordinaria di 258,23 euro;
– la spettanza della maggiore soglia di esenzione è a favore di entrambi i genitori. Il concetto di carico si ritiene rispettata in via generale quando il figlio (figli) rispettino i criteri dell’art. 12, comma 2, Tuir, indipendentemente dalla ripartizione fra i genitori:
a. reddito inferiore a 4.000 euro se di età inferiore o uguale a 24 anni;
b. reddito inferiore a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni;
– la norma riguarda i titolari di reddito da lavoro dipendenti, ma anche i titolari di reddito assimilati al reddito di lavoro dipendenti (ad esempio I co.co.co.);
– l’erogazione dei fringe benefit può essere fatta anche con modalità ad personam (non è il caso di erogarlo a tutti i dipendenti dell’azienda o a tutti i dipendenti facenti parte della medesima categoria);
– i buoni carburante per l’importo di € 200,00, prevista per l’anno 2023 dal D.L. 14 gennaio 2023, n. 5 (esenti da un punto di vista fiscale, ma assoggettati a contribuzione INPS), devono considerarsi ulteriori rispetto alla soglia di 258,23 euro (soglia ordinaria di esenzione dei fringe benefit) e 3.000,00 euro (soglia di esenzione speciale).